Corte di Cassazione, ordinanza n. 1488 del 15 gennaio 2024
Questa Corte intende dare continuità al proprio più recente orientamento – espresso dalla decisione Cass. Sez. L, Sentenza n. 21768 del 2022 – che ha determinato una revisione dei principi precedentemente enunciati in materia e richiamati dalla ricorrente nelle proprie argomentazioni (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15764 del 19/07/2011 e la più recente Cass. Sez. L – Ordinanza n. 23889 del 03/09/2021). Già da tempo, invero, questa Corte aveva affermato, con riferimento ad altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato, il principio per cui le norme contenute nell’art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, obbligano comunque l’amministrazione a procedere a valutazioni anche comparative e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, con la conseguenza che, laddove l’amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (cfr. la più recente Cass. Sez. L – Sentenza n. 6485 del 09/03/2021, ma in precedenza Cass. Sez. U, Sentenza n. 21671 del 23/09/2013; Cass. Sez. L – Sentenza n. 2603 del 02/02/2018).
La già citata Cass. Sez. L, Sentenza n. 21768 del 2022 – il cui contenuto deve comunque qui intendersi richiamato ex art. 118, disp. att. c.p.c. – ha, infine, operato l’estensione di detti principi anche alla materia della dirigenza medica – e quindi per gli incarichi che rientrano nell’ambito dell’art. 15-ter, D. Lgs. n. 502/1992 – osservando, in sintesi che: – in virtù del disposto di cui all’art. 15-ter, D. Lgs. n. 502/1992 – previsione che ha carattere di norma imperativa, in quanto la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e concorre alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini – l’incarico di struttura complessa deve essere conferito previa valutazione comparativa tra una rosa di candidati; – nel procedere alla valutazione il datore di lavoro è tenuto a improntare il proprio comportamento alle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ed ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, previsioni dalle quali discende che la Pubblica Amministrazione è tenuta a procedere a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
È quindi evidente, che, sia alla luce della previsione speciale di cui all’art. 15-ter, D. Lgs. n. 502/1992, sia alla luce della previsione generale in tema di pubblico impiego di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 165/2001, l’incarico di dirigente di struttura sanitaria complessa deve venirsi a fondare su una procedura comparativa che rispetti anche le clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. ed i cui esiti vengano a basarsi su una motivazione che non si esaurisca in formule generiche e prive di riferimenti specifici alle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati – evidentemente del tutto incompatibili con una concreta osservanza della clausola generale di buona fede quale limite dell’esercizio anche di poteri e facoltà discrezionali – ma esponga in modo adeguato i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate.