Consiglio di Stato, sentenza n. 3324 dell’11 aprile 2024
In occasione corso di una ordinaria attività di controllo eseguita il 15 maggio 2020, i Carabinieri per la tutela della salute – NAS di Caserta unitamente al personale dell’ASL Caserta – DS 23 hanno accertato che la X Cooperativa Sociale (di seguito anche “X”) svolgeva attività in violazione del titolo abilitativo
Più in particolare, presso la struttura residenziale risultavano presenti dieci ospiti, laddove ne erano stati ammessi soltanto sei, erano stati eseguiti interventi edilizi, che avevano consentito illegittimamente di ricavare una camera da letto doppia di complessivi dieci metri quadri, anziché di quattordici minimi previsti, e i letti degli ospiti non erano collocati con le testate appoggiate alle pareti, in modo da essere accessibili su tre lati, e non erano dotati di un campanello di chiamata;
In esito agli accertamenti eseguiti il Comune di Y, ravvisato il grave inadempimento imputabile all’operatore economico che induceva con la propria negligente condotta uno stato di disagio di vita negli ospiti della struttura residenziale, peraltro anziani e semiautonomi, ha provveduto a revocare l’autorizzazione al funzionamento rilasciata in favore dell’appellata.
Il Collegio ha rilevato e deciso quanto segue:
la lettura della regolamentazione dell’attività di vigilanza e controllo rimanda un quadro in cui le conseguenze legate agli accertamenti effettuati si possono ascrivere a due tipologie. Nel primo caso, non rimane alcun grado di apprezzamento discrezionale da parte della P.A. in ordine all’atto da adottare, poiché è stato riscontrato che sono venuti meno i requisiti in base ai quali l’autorizzazione era stata concessa, in risposta alla relativa domanda dell’operatore interessato. Nel secondo caso, concernente mere irregolarità nell’erogazione del servizio, la struttura è messa in condizione di porvi rimedio, a seguito della relativa ingiunzione da parte degli organi vigilanti.
Nella fattispecie, non è contestato tra le parti che X ospitasse dieci utenti anziché i sei ammessi, con la conseguenza che sono venuti meno i requisiti, per i quali l’appellata era stata autorizzata.
In altri termini, l’Amministrazione non aveva la possibilità di modulare diversamente il proprio intervento repressivo delle irregolarità riscontrate, avendo queste, nella fattispecie, natura strutturale.
Nella stessa misura, il provvedimento impugnato in prime cure è immune dai vizi denunciati, anche per la parte che riguarda la contestata modifica dello stato dei luoghi (trasformazione di un locale amministrativo in camera da letto), secondo quanto emerso dal sopralluogo dei Carabinieri, la cui relazione fa piena prova fino a querela di falso, come, peraltro, rilevato dallo stesso Tar.
Non si può, dunque, ritenere che l’Amministrazione procedente abbia applicato illegittimamente il principio di proporzionalità, essendo vincolata a procedere alla chiusura, una volta accertata la perdita dei requisiti in capo all’operatore economico che gestiva la struttura controllata.