La Sezione affronta il tema della “reggenza”, istituto oggetto dell’odierno scrutinio del provvedimento della Prefettura. L’istituto della reggenza non è espressamente regolato dal D. Lgs. n. 139 del 2000 che, all’art. 10, che si limita a prevedere la sola “provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento”.
La reggenza trova una scarna regolamentazione nell’art. 20 del D. P. R. n. 266 del 1987 dove, nel disciplinare le funzioni che possono essere espletate dal personale “appartenente alla nona qualifica funzionale”, stabilisce che lo stesso possa essere applicato per la “reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare”.
Più in generale, nella ricostruzione dell’istituto, si dovrà necessariamente far ricorso ai principi generali del pubblico impiego contenuti nel D. Lgs. n. 165 del 2001 cui rimanda lo stesso D. Lgs. n. 139 del 2000. Già dalla mera lettura dell’art. 2 del d. P. R. n. 266/1987 emerge come uno dei caratteri centrali dell’istituto in commento sia la sua temporaneità.
Sul ricorso alla reggenza (verticale o orizzontale) si è formato un granitico orientamento restrittivo della giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione (ex mulits, Cass. civ. Sez. lavoro, ord. n. 9423/2023; Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 10030/2021; Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 31400/2019; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 3317/2018), sia da parte di questa Corte (cfr. Corte dei conti, Sez. centr. del controllo di legittimità sugli atti del Governo e della Amministrazioni pubbliche, del. SCCLEG/23/2013/PREV che richiama Sez. reg. di controllo per la Calabria, del. n. 7/2003, Sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, del. n. 12/2005, Sez. reg. di controllo per il Molise del. n. 120/2012, Sez. reg. di controllo per le Marche, del. n. 61/2013, nonché l’orientamento espresso dalla Sezione centrale del controllo di legittimità, con delibere n. 5/2003 e n. 7/2009; ma ancora, Sez. reg. di controllo per la Puglia, del. n. 107/2015; Sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, nn. 156, 157, 158/2017; Sez. reg. di controllo per il Lazio, del. n. 10/2018; Sez. reg. di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia, del. FVG/20/2018/PREV; Sez. reg. di controllo per la Liguria, del. n. 25/2020/PREV; Sez. reg. di controllo per le Marche, del. n. 114/2023; Sez. reg. di controllo per l’Umbria, del. nn. 61, 62, 63/2023; id., del. n. 14/2024).
Di recente, anche se per profili non del tutto sovrapponibili al tema che ci occupa, anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che la reiterazione di incarichi dirigenziali (in quel caso a funzionari privi della relativa qualifica dirigenziale) potrebbe consolidare una prassi elusiva dell’art. 97 Cost.
Il Supremo Consesso amministrativo conclude anche accogliendo una domanda risarcitoria, condannando la “pubblica amministrazione” resistente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VII, sent. n. 10627/2023; in senso conforme, Corte cost., sent. n. 37/2015; Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 4641/2015; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sent. n. 6884/2011). Il Collegio ritiene utile richiamare anche gli orientamenti della giustizia amministrativa perché tali pronunciamenti completano il quadro d’insieme laddove – soprattutto – richiamano l’obbligo dell’amministrazione volto ad assicurare il buon andamento e, quindi, a svolgere una ricognizione delle proprie esigenze assunzionali e a programmare i concorsi in modo di assorbire nel minor tempo possibile le scoperture di organico1.
La giurisprudenza, pertanto, ha ormai consolidato il proprio orientamento sulla reggenza, orientamento fondato sui caratteri di eccezionalità, straordinarietà e di limitatezza temporale e ravvisando come l’istituto sia ontologicamente estraneo alla fisiologia dell’organizzazione amministrativa, come tale, inidoneo a sopperire alla carenza di personale, a maggior ragione se tale carenza è conosciuta ed è del tutto prevedibile.
In linea con tale prospettazione, la giurisprudenza ha avuto modo anche di precisare come il ricorso alla reggenza può ammettersi solo “. . . per un periodo temporalmente limitato, onde evitare che il venir meno della titolarità di un organo, dovuto a cause imprevedibili, possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa ed il perseguimento degli interessi pubblici affidati all’Amministrazione” (Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per la Liguria, del. n. 25/2020; Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per le Marche, del. n. 10/2020; id., del. n. 114/2023, che, ulteriormente approfondendo, richiama Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per il Lazio, del. n. 10/2018 e precedenti ivi indicati).
Al riguardo, è stato anche sottolineato che la reggenza può essere “consentita … solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura” (Cass., Sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 54).
A corollario di tali principi, confermati, quindi, anche in via amministrativa, la giurisprudenza ha aggiunto un ulteriore elemento: il ricorso alla reggenza (specie se reiterato) deve essere l’unico strumento possibile per garantire la continuità amministrativa.
Vale a dire che, pur in presenza di ampie carenze di personale, deve riscontrarsi l’impossibilità di ricorrere ad altre idonee soluzioni organizzative (Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per la Puglia, del. n. 107/2015).