Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n 37 del 22 aprile 2024
Il preesistente e poi più volte reiterato affidamento dei vari servizi di assistenza fiscale e di consulenza in materia di personale meglio specificati in narrativa, da parte della Provincia alla società Y S.p.A. di cui il rag. X era vicepresidente con poteri di rappresentanza legale, costituiva senza dubbio per quest’ultimo una condizione impeditiva della possibilità di acquisire e ricoprire la funzione di componente dell’organo di revisione economico-finanziario dello stesso Ente.
Tale situazione, infatti, integra una delle ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i revisori degli enti locali dall’art. 236 del TUEL, sia mediante il richiamo operato nel primo comma alla disciplina relativa ai sindaci delle società per azioni di cui all’art. 2399, comma primo, cod. civ., sia con la previsione di cui al terzo comma per cui i “componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale …”.
In particolare, applicando alla fattispecie in esame il dettato di cui alla lettera c) della suindicata disposizione codicistica, nelle considerate relazioni negoziali tra la Provincia di Siena e la società di cui il rag. X era amministratore, peraltro intercorse durante l’intero arco temporale in cui il medesimo ha svolto il ruolo di revisore presso detta Amministrazione locale e a seguito di appalti aggiudicati con affidamento diretto, si riscontra quel legame fondato su “un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita” che la norma in questione ritiene di per sé suscettibile di compromettere l’indipendenza del revisore e al ricorrere del quale pertanto ricollega l’impossibilità di essere nominati nell’organo di controllo interno e, in caso di nomina avvenuta, la decadenza dalla carica.
Il legislatore, prevedendo in tale evenienza l’ineleggibilità o la decadenza dalla carica del soggetto in questione, ha espresso un giudizio generale e predeterminato della capacità offensiva di un siffatto rapporto rispetto al bene tutelato (cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 19235/2008). In altro arresto è stato poi ulteriormente specificato come la ratio sottesa alla causa di ineleggibilità in questione prevista dall’art. 2399 cod. civ. “risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo” ((cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 11554/2008).
Il danno erariale complessivamente risarcibile già accertabile in questa fase del giudizio corrisponde quindi all’ammontare della spesa sostenuta dalla Provincia per l’erogazione al rag. X dei compensi per lo svolgimento del mandato di Presidente del Collegio dei revisori nel triennio 2018-2021.