L’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che riconosce la facoltà di autorizzare la permanenza in servizio del personale dirigenziale titolare di determinate tipologie di incarichi strettamente connessi con l’attuazione di interventi nell’ambito del PNRR, è una norma di stretta interpretazione, costituendo una deroga al regime ordinario. In ragione di ciò, nel caso di un comune privo di personale di qualifica dirigenziale, che abbia conferito, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le relative funzioni ai responsabili degli uffici o dei servizi, la disposizione normativa de qua deve ritenersi inapplicabile, in quanto essa, ai fini dell’esperibilità della deroga al generale divieto di trattenimento in servizio, individua espressamente, quali diretti destinatari, i dirigenti e, in particolare, i dirigenti generali, anche apicali.