Il comportamento abnorme del lavoratore esclude la responsabilità deldatore di lavoro, quando è causa sufficiente dell’evento

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 13389 del 03 aprile 2024

 Il primo motivo, con cui si lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto dell’affermazione del nesso causale sussistente tra l’omissione della condotta doverosa e l’infortunio, stante il comportamento abnorme del lavoratore, è infondato. Secondo i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23-11-2022, Rv. 284237 -01; Sez. 4, n. 5007 del 28-11-2018, Rv. 275017 -01). Si è altresì precisato che perché quindi possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4 , n. 27871 del 20-03-2019, Rv. 276242 -01).

3. Orbene, come affermato dalla Corte territoriale, le regole cautelari atte a scongiurare il rischio del comportamento imprudente del lavoratore, consistente, secondo la prospettazione difensiva, nell’avere attraversato la zona destinata alle manovre dei carrellisti, a dire del ricorrente interdetta al passaggio, erano certamente quelle relative alla previsione di precise procedure di attraversamento della zona, di altrettanto precise procedure di carico, atte ad evitare la pericolosa movimentazione del materiale, nonché quelle relative al corretto uso, anche da parte di apposito personale all’uopo formato, del carrello elevatore.

Ed invero, quanto al primo punto, non risulta smentita o specificamente attaccata (se non con affermazioni apodittiche) la considerazione, secondo cui non vi era uno specifico divieto di passaggio nella zona ove era indicato il percorso per i carrellisti, che si trovava all’interno dell’ambiente di lavoro. Inoltre, i giudici di merito hanno chiarito che, a prescindere dalla segnaletica del percorso dei carrelli, era proprio la complessiva procedura di carico (atta ad evitare il pericoloso posizionamento del materiale) a non essere stata adeguatamente prevista e rispettata.

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