Danno erariale da derivati: tra difetto di giurisdizione e prescrizione, il danno non viene recuperato

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 71 del 29 aprile 2024

Con atto di citazione depositato in data 7.6.2022, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell’invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Bank of America Europe D.A.C., già Merrill Lynch International Bank Limited, Dexia Crediop spa, C.G.M., V.F., V.D., A.E., C.L. , D.T. M. L., F.P., G.C., G.A., I. P., M. N. U., S.G.C., V.R., R.D., M. A., B.GS., B.D., B.B., C..B., D.I., G..D.M.M., G. A., M. P. G., M.P., P. P. L., R.R. e C.S.

La domanda è volta ad ottenere il risarcimento complessivo della somma di € 77.678.104,91 da porre a carico degli istituti bancari in via principale a titolo di dolo e della quota di danno pari a 6.671.304,03 a carico degli altri convenuti, quali dipendenti ed amministratori pubblici all’epoca dei fatti, in via sussidiaria, il tutto in favore della Città Metropolitana Omissis (già Provincia Omissis). In subordine, in caso di dichiarazione del difetto di giurisdizione nei confronti degli istituti di credito, parte attrice ha chiesto la condanna dei dipendenti e amministratori pubblici convenuti al risarcimento del danno relativo ai costi impliciti, pari ad € 6.671.304,03, a titolo di colpa grave.

Il Collegio, invece, ha ritenuto la giurisdizione nei confronti di Dexia Crediop S.p.A., ora Dexia Crédit Local S.A. (DCL) non sussistente

In merito agli altri convenuti (dipendenti e amministratori), è stata dichiarata intervenuta la prescrizione della domanda per i seguenti motivi.

Escluso che nella specie possa applicarsi la disciplina dell’occultamento doloso, trattandosi di addebito di responsabilità per colpa grave in via principale, il termine di prescrizione è quello ordinario quinquennale “decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso” (art. 1, comma 2, L. 14.1.1994 n. 20). La norma va coordinata con quella di cui all’art. 2935 c.c. in base alla quale «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La giurisprudenza, quindi, afferma che il legislatore “con l’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha voluto ribadire il principio della decorrenza del termine prescrizionale dal momento della “conoscibilità obiettiva” del danno, restando salvo il principio della conoscenza effettiva solo in caso di occultamento doloso.

Nelle ipotesi in cui non vi sia stato occultamento doloso del danno – come nel caso in esame – si deve, dunque, fare riferimento alla “conoscibilità oggettiva” del danno, vale a dire, al momento in cui l’ente danneggiato ha avuto conoscenza del depauperamento patrimoniale o avrebbe potuto averne se avesse esercitato le proprie competenze con la dovuta diligenza” (sez. I app., 19.2.2024 n. 45; sez. III app., 21.1.2020 n. 14). Nella fattispecie, l’ente è venuto a conoscenza dei costi impliciti dalle relazioni della Finance Active srl in date 6.11.2013, 12.11.2014, 13.1 e 20.2.2015 incaricata dalla Provincia, in seguito alle sollecitazioni della sezione di controllo di questa Corte, di accertare eventuali costi impliciti ed aspetti dannosi nei contratti di cui trattasi. Pertanto il dies a quo deve farsi risalire al 6.11.2013, data di conoscibilità oggettiva del danno. Da allora, e fino alla data di notifica dell’invito a dedurre (tra il 20.7.2021 e il 2.8.2021) non sono stati notificati ai convenuti atti di interruzione della prescrizione. Gli atti che hanno interrotto la prescrizione nei confronti delle banche (atto introduttivo del procedimento di mediazione, atto di citazione avanti al Tribunale Omissis), infatti, non sono stati notificati ai convenuti, ai quali nemmeno è applicabile l’art. 1310 c.c. non essendo gli stessi condebitori né in solido, né in via sussidiaria, per quanto sopra esposto. L’azione di responsabilità nei loro confronti deve, quindi, essere dichiarata prescritta.

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