Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 12459 del 7 maggio 2024
La fattispecie riguarda tributi risultanti da un estratto di ruolo rilasciato al X in data 11 novembre 2016, per tributi doganali relativi all’anno di imposta 2014, la cui notifica risultava compiutasi in data 27 giugno 2016. La notifica, però, risultava effettuato ad un numero civico differente da quello di residenza del contribuente. Quindi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale il contribuente ha impugnato l’estratto di ruolo n. 2016/122/27001, relativo alla cartella di pagamento n. 1002016001924365001.
A tal fine è necessario confrontarsi con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione a mezzo ruolo, il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, che, inserito dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2021, n. 215, ed avente ad oggetto la “non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo” «si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata» (Cass., Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283). Assume dunque priorità verificare se nel caso di specie il ricorso introduttivo della controversia fosse ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata avverso l’estratto di ruolo, laddove la cartella, di cui pure se ne denuncia la carenza di notifica o la sua invalidità, è l’atto impugnato mediatamente.
La Corte ha ritenuto che, pur dovendosi escludere che l’art. 3-bis cit. abbia natura di norma di interpretazione autentica, e dunque senza che se ne possa attribuire efficacia retroattiva, con essa «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire», interesse che va dunque dimostrato (Sez. U, n. 26283 del 2022, cit.).
Questo collegio si pone in continuità con il principio sancito in punto di perimetrazione dell’interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l’estratto di ruolo e, mediatamente, avverso la cartella di pagamento -di cui pur il medesimo debitore denunci l’omessa o invalida notificazione-, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021). D’altronde le ragioni per le quali il precedente orientamento giurisprudenziale aveva riconosciuto l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, quand’anche non espressamente compreso tra gli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, erano finalizzate ad assicurare la possibilità di far valere l’invalidità stessa di un atto fiscale non notificato anche prima di quanto previsto dall’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992. Si assumeva infatti che l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso (Sez. U, 2 ottobre 2015, n. 19704).
Sennonché, rispetto al tessuto normativo all’epoca vigente, quelle limitazioni avvertite alla tutela giurisdizionale, foriere del pericolo che la risposta della giustizia potesse giungere in ritardo e solo in termini meramente risarcitori, sono venute meno grazie al riconoscimento di una più ampia tutela del contribuente anche nella fase esecutiva.