La pronuncia verte in materia di previsione e contabilizzazione d’incentivi al personale dipendente connessi al maggior gettito IMU e TARI, nella misura massima del 5%, ed in deroga ai noti limiti di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.
In particolare il Comune chiede testualmente: “… c) se un ritardo di pochi giorni nell’approvazione del rendiconto inibisca l’erogazione degli incentivi di cui trattasi a prescindere da qualsiasi responsabilità nel ritardo da parte dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate…”.
L’ente, all’esclusivo fine di propugnare la tesi secondo cui è possibile legittimamente liquidare l’incentivo de quo anche in caso di ritardo (ulteriore, anche, rispetto alla proroga normativamente contemplata per legge) nell’approvazione del conto consuntivo ha riprodotto alcuni stralci della deliberazione della Sezione Autonomie n. 19/2021/QMIG, si è dilungata su alcune osservazioni (“…la stessa norma non ricollega necessariamente al mancato rispetto del termine del rendiconto il divieto di procedere alla liquidazione degli incentivi…”), oltreché su articolate considerazioni [“… la tardiva approvazione del rendiconto, costituirebbe temporaneo impedimento all’erogazione delle risorse (fino all’effettiva approvazione seppur tardiva). Quindi, le risorse derivanti da una parte del “maggiore gettito accertato e riscosso” nell’esercizio 2023, risultante dal relativo rendiconto, dovrebbero essere previste ed impegnate nel bilancio di previsione del triennio 2024/2026, inserite nel PIAO 2024/2026 e liquidate a favore del personale solo previo accertamento dei risultati previsti e solo successivamente all’approvazione del rendiconto dell’anno 2024…”].
Con il suindicato quesito il comune istante, in buona sostanza, vorrebbe che alla norma de qua, e con specifico riferimento all’annosa questione del termine per l’approvazione del conto consuntivo all’uopo da considerare (già oggetto di un dirimente intervento interpretativo in senso ampliativo della Sezione Autonomie con la su citata deliberazione n. 19/2021/QMIG), sia data un’interpretazione ulteriormente estensiva, vale a dire, tale da pervenire alla conclusione che deve intendersi legittima la liquidazione degli incentivi tributari qui all’esame, anche nell’ipotesi di tardiva approvazione del conto consuntivo rispetto al termine già prorogato per legge.
Sul punto specifico, è appena il caso di evidenziare che si è già recentemente pronunciata questa Sezione con la deliberazione n. 192/2023, affermando condivisibilmente, tra gli altri, il principio di diritto secondo cui “…Atteso il rango degli interessi coinvolti nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091, al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione, vale a dire l’approvazione del bilancio consuntivo oltre il termine stabilito dal TUEL (cfr. la citata SRC Sicilia n. 120/2022)…”.Conseguentemente, non sussistendo motivi per discostarsi dalla suindicata affermazione e, in ogni caso, ribadendo il principio secondo cui l’esegesi di una norma “in materia di contabilità pubblica” da parte della giurisprudenza del controllo non può, evidentemente, spingersi sino a dare un’interpretazione contra legem, il Collegio, sulla specifica fattispecie, deve dare risposta affermativa al terzo quesito formulato dal Comune di Senago, nel senso che il ritardo ulteriore (anche di pochi giorni) nell’approvazione del rendiconto e senza responsabilità “…dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate…”, inibisce l’erogazione degli incentivi di cui trattasi.