L’aumento dei costi in sede di progettazione esecutiva giustifica la modifica del contratto solo in caso di circostanze impreviste e imprevidibili

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Servizio Supporto Giuridico, quesito n. 2698 del 03 giugno 2024

QUESITO: Si fa riferimento al contratto di appalto integrato complesso per la realizzazione di una Casa di Comunità del Comune (Missione 6 C1 – 1.2) di cui all’AQ1 – Sub lotto 4 – Appalto integrato – Lombardia 1-5 , aggiudicato da INVITALIA, per evidenziare che l’importo di contratto stipulato con l’Operatore Economico aggiudicatario, è stato determinato sulla base dell’importo dei lavori indicato nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato dall’Azienda. Il contratto prevede la realizzazione dei lavori, previa progettazione definitiva ed esecutiva. In fase di progettazione definitiva l’importo dei lavori è passato da € 2.936.544,35 (Contratto) a € 3.158.740,70 (Progetto), di conseguenza si determina altresì un aumento delle spese di progettazione. Il quesito è relativo a: – l’aumento dell’importo dei lavori determinatosi dalla progettazione definitiva si configura come variante oppure è riferibile ad altra fattispecie? – l’aumento delle spese di progettazione come si configurano? – rispetto alle risposte di cui sopra come si procede alla formalizzazione di tali aumenti anche rispetto alle previsioni contrattuali? Si precisa che gli aumenti trovano copertura all’interno del quadro economico.

RISPOSTA: La modifica del contratto in corso di esecuzione è possibile solo ove ricorrano le circostanze descritte all’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e – per quello che nel caso prospettato può interessare – al comma 1 lett. c) secondo cui la modifica del contratto può aversi “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”. Pertanto, in risposta al primo quesito, valuti la s.a. la ricorrenza dei presupposti sopra indicati ai fini della configurazione di una variante in corso d’opera, in particolare circa la sussistenza delle circostanze impreviste e imprevedibili. In ordine al secondo quesito, anche in tal caso valuti la s.a. se ricorrono i presupposti per riferire tale ipotesi alla modifica contrattuale di cui all’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Sul terzo quesito, nel caso in cui ricorrano i presupposti del citato art. 106 d.lgs. 50/2016, si procederà tramite una modifica del contratto originario.

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