Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n 50 del 18 giugno 2024
Si ritiene utile richiamare la giurisprudenza di questa Corte, formatasi proprio in tema di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico per far fronte a spese economali, che ha già condivisibilmente ritenuto opportuno che le spese effettuate con tale modalità fossero rendicontate con le stesse regole previste per il fondo economale e, in particolare, mediante la creazione di fondo economale dedicato intestato al titolare della carta ovvero, in alternativa, che fosse reso il conto sull’utilizzo della carta (quanto meno quale sub-conto del conto economale), con una cadenza idonea a consentire al responsabile del servizio finanziario di effettuare i controlli di competenza, onde verificare che i giustificativi di pagamento fossero corrispondenti con gli estratti conto mensili
Secondo la richiamata giurisprudenza il sub-conto e la documentazione contabile vanno allegati alla contabilità economale e devono trovare riscontro nella contabilità stessa e in quella dell’Ente, onde consentire lo svolgimento dei controlli interni ed esterni.
E’ stato altresì, messo in luce come la finalità di incrementare l’utilizzo di tale modalità di pagamento vada perseguita mediante disposizioni regolamentari che, in analogia con quanto previsto per l’utilizzo del fondo economale, consentano di risalire all’ordinatore della spesa, alle modalità, al genere o tipologia di spese ed al motivo che dette spese ha determinato mediante la resa di un conto autonomo o di un sub-conto (cfr. Sez. giur. Veneto, sent. 8 febbraio 2017, n. 21 e 15 luglio 2019, n. 112).
In difetto, infatti, potrebbero determinarsi eventuali abusi laddove non fosse nei fatti possibile esercitare uno stringente ed accurato controllo delle spese.
Va, infine, detto che sorgono in capo al titolare della carta specifici obblighi che comprendono la necessità di adottare idonee procedure di sicurezza per la custodia ed il buon uso della stessa, per cui è previsto dal medesimo regolamento regionale in esame che dalla violazione di tali obblighi possa sorgere responsabilità amministrativa e contabile, laddove ad esempio si verifichino casi di smarrimento o di uso non autorizzato e/o fraudolento.
Anche da qui la necessità che, in linea di principio, il titolare della carta sia l’unico soggetto che possa utilizzarla e che debba rendere il conto della sua gestione, per lo meno quale sub-conto del conto economale, senza considerare i deficit informativi e documentali che nella specie l’economo onerato del conto giudiziale sconta, per cui è stato già affermato che spese quali quelle in questione non potessero essere sic et simpliciter sussunte nel conto dell’economo, in difetto della resa del conto del soggetto sul quale l’ordinamento fa cadere la titolarità e la responsabilità nella gestione del denaro pubblico.