Il caso ha avuto origine da due richieste (nn. 20958/14 e 38334/18) contro la Federazione Russa presentate alla Corte ai sensi dell’Articolo 33 della Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) dall’Ucraina rispettivamente il 13 marzo 2014 e il 10 agosto 2018. Entrambe le richieste riguardano eventi avvenuti in Crimea (ai fini della presente sentenza, “Crimea” si riferisce sia alla Repubblica Autonoma di Crimea (ARC) che alla Città di Sebastopoli) e nell’Ucraina orientale.
La Corte per i diritti umani, per quanto riguarda entrambe le richieste:
- Dichiara che lo Stato convenuto non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi dell’Articolo 38 della Convenzione;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 6 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa che esclude che i tribunali in Crimea possano essere considerati “istituiti per legge” ai sensi dell’Articolo 6 della Convenzione;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa di mancanza di un sistema efficace per l’opt-out dalla cittadinanza russa;
- Dichiara ammissibile il reclamo del governo richiedente riguardante l’esistenza di una prassi amministrativa di violazione del diritto al rispetto della vita familiare dei prigionieri della Crimea derivante dal loro trasferimento dalla Crimea a strutture penali situate sul territorio della Federazione Russa e dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione per questo motivo;
Per quanto riguarda la richiesta n. 20958/14:
- Dichiara di avere giurisdizione per trattare i reclami del governo richiedente in quanto si riferiscono a fatti avvenuti prima del 16 settembre 2022;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 2 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa di sparizioni forzate e della mancanza di un’indagine efficace sulle accuse di sparizioni forzate;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa di maltrattamenti nei confronti di soldati ucraini, etnici ucraini e tartari di Crimea, nonché giornalisti;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 5 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa di detenzioni non riconosciute e incommunicado di soldati ucraini, etnici ucraini e tartari di Crimea, nonché giornalisti;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa di incursioni e perquisizioni arbitrarie di abitazioni private;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 9 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa di molestie e intimidazioni nei confronti di leader religiosi non conformi alla fede ortodossa russa (in particolare sacerdoti ortodossi ucraini e imam), incursioni arbitrarie nei luoghi di culto e confisca di beni religiosi;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 10 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa di soppressione dei media non russi, compresa la chiusura di stazioni televisive ucraine e tartare di Crimea;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 11 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa di divieto di riunioni pubbliche e manifestazioni di sostegno per l’Ucraina o la comunità tartara di Crimea, nonché intimidazione e detenzione arbitraria degli organizzatori delle manifestazioni;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione a causa di una prassi amministrativa di espropriazione senza compenso di beni da civili e imprese private;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione a causa di una prassi amministrativa di soppressione della lingua ucraina nelle scuole e persecuzione dei bambini che parlano ucraino a scuola;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione a causa di una prassi amministrativa di restrizione della libertà di movimento tra Crimea e Ucraina continentale, risultante dalla trasformazione de facto (da parte dello Stato convenuto) della linea di confine amministrativo in un confine di Stato (tra la Federazione Russa e l’Ucraina);
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con gli Articoli 8, 9, 10, 11 della Convenzione e l’Articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione a causa di una prassi amministrativa di targeting dei tartari di Crimea;
Per quanto riguarda la richiesta n. 38334/18:
- Dichiara di avere giurisdizione per trattare i reclami del governo richiedente in quanto si riferiscono a fatti avvenuti prima del 16 settembre 2022, e anche oltre tale data ma solo per situazioni di detenzione iniziate prima di tale data;
- Dichiara che i fatti lamentati dal governo richiedente riguardanti eventi avvenuti in Crimea rientrano nella “giurisdizione” della Federazione Russa ai sensi dell’Articolo 1 della Convenzione, e respinge l’eccezione preliminare del governo convenuto di incompatibilità ratione loci con le disposizioni della Convenzione e dei Protocolli a essa pertinenti in tal senso;
- Dichiara che non è necessario esaminare ulteriormente la questione della giurisdizione dello Stato convenuto ai sensi dell’Articolo 1 della Convenzione per quanto riguarda i fatti lamentati dal governo richiedente che si sarebbero verificati nei territori controllati dalla “DPR” e dalla “LPR”;
- Dichiara che i fatti lamentati dal governo richiedente riguardanti eventi che si sarebbero verificati in Bielorussia non rientrano nella “giurisdizione” dello Stato convenuto ai fini dell’Articolo 1 della Convenzione;
- Dichiara inammissibile il reclamo del governo richiedente ai sensi dell’Articolo 8 della Convenzione riguardante l’incapacità di ottenere il trasferimento in Ucraina dei “prigionieri politici ucraini” arrestati e condannati nella Federazione Russa e poi detenuti in strutture penali nella Federazione Russa in quanto al di fuori della giurisdizione ratione materiae della Corte;
- Dichiara che la regola dell’esaurimento dei rimedi interni non è applicabile nelle circostanze del caso e pertanto respinge l’eccezione preliminare del governo convenuto di non esaurimento dei rimedi interni;
- Unisce al merito la questione relativa al rispetto del termine di sei mesi e la respinge dopo aver esaminato il merito;
- Dichiara ammissibili i reclami del governo richiedente enumerati ai punti 9-14 sopra sollevati nella richiesta n. 38334/18, e dichiara inammissibili i restanti;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa di maltrattamenti dei “prigionieri politici ucraini”, sia in Crimea che nella Federazione Russa;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione a causa della mancanza di un’indagine efficace sui maltrattamenti dei “prigionieri politici ucraini” sia in Crimea che nella Federazione Russa;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa di condizioni inadeguate di detenzione nel SIZO di Simferopoli (Crimea);
- Dichiara che c’è stata una violazione degli Articoli 5 e 7 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa continua di privazione illegale della libertà, perseguimento e condanna dei “prigionieri politici ucraini” basata sull’applicazione della legge russa in Crimea;
- Dichiara che c’è stata una violazione degli Articoli 10 e 11 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa di privazione illegale della libertà, perseguimento e condanna dei “prigionieri politici ucraini” in Crimea per aver esercitato la loro libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione;
- Dichiara che c’è stata una violazione dell’Articolo 18 in combinato disposto con gli Articoli 5, 6, 8, 10 e 11 della Convenzione a causa di una prassi amministrativa continua di limitazione dei diritti e delle libertà dei “prigionieri politici ucraini” sanciti dalla Convenzione in Crimea per uno scopo ulteriore non prescritto dalla Convenzione.
Applicazione degli Articoli 41 e 46 della Convenzione
- Dichiara che lo Stato convenuto deve prendere ogni misura per garantire, il prima possibile, il ritorno sicuro dei prigionieri rilevanti trasferiti dalla Crimea a strutture penali situate sul territorio della Federazione Russa;
- Dichiara che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 della Convenzione non è pronta per la decisione;
quindi, (a) riserva interamente tale questione;
(b) invita il governo richiedente e il governo convenuto a presentare per iscritto, entro dodici mesi dalla data di notifica della presente sentenza, le loro osservazioni in merito e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo che possano raggiungere; - Riserva la procedura ulteriore e delega al Presidente della Corte il potere di fissarla se necessario.
Fatto in inglese e in francese e pronunciato in udienza pubblica nell’edificio dei Diritti Umani, a Strasburgo, il 25 giugno 2024, ai sensi dell’Articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.