La manutenzione straordinaria della caserma dei Carabinieri a carico del Comune è vietata

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 171/2024/PAR del 15 luglio 2024

Il Sindaco di un Comune ha formulato una richiesta di parere in ordine alla possibilità del Comune di provvedere con oneri a proprio carico, per l’intero o in compartecipazione, alle spese e agli oneri di manutenzione straordinaria di una caserma dei Carabinieri.

Nella nota il Sindaco precisa che l’ente locale, in una prospettiva di collaborazione, cooperazione e coordinamento tra istituzioni e di risposta alle esigenze della collettività, volte a promuovere la sicurezza integrata, “intende valutare le proprie possibilità di intervento indirizzate al recupero manutentivo della locale caserma dei Carabinieri, bene demaniale che necessita di interventi, al fine di consentire la permanenza del Comando quale fondamentale presidio a tutela della sicurezza dei cittadini sul territorio del Comune”.

La sezione regionale ha osservato che la richiesta di intervento, peraltro così eccentricamente motivata, deve essere respinta per un duplice ordine di ragioni:

gli interventi di compartecipazione degli enti locali alle spese per caserme ed altri edifici utilizzati per garantire la sicurezza dei cittadini sono ammessi di norma nell’ambito di accordi di programma, preferibilmente con altri Comuni limitrofi in quanto le norme che li prevedono rispondono ad ipotesi tipizzate che ne rivelano il connotato di eccezionalità e che ne esclude interpretazioni analogiche o estensive;

– la decisione comunale di provvedere, con oneri a proprio carico o in compartecipazione, ad interventi manutentivi non può e non deve essere condizionata dalla dipendenza da tale decisione della permanenza o meno della stazione dei Carabinieri nel territorio.

La motivazione addotta dal Comune, infatti, dissociando esplicitamente l’intervento di manutenzione che si vorrebbe fare a carico del bilancio comunale rispetto a pur astratte finalità di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, fa sì che, se anche vi fosse una norma di legge che per tali scopi consentisse di finanziare l’intervento oggetto del quesito, una iniziativa così avulsa dalle predette finalità resterebbe comunque priva di causa e non supererebbe un ipotetico vaglio di legittimità.

Del resto, se la permanenza della stazione dei Carabinieri non è di per se parametro sufficiente sul quale misurare il soddisfacimento anche parziale delle finalità di ordine pubblico e sicurezza, sotto altra prospettiva, è ben difficile pensare che le istituzioni preposte a tali funzioni possano subordinare o rivedere le loro valutazioni strategiche -tra le quali la necessità o meno di presidiare un territorio- in base alla sussistenza di un intervento economico posto a carico della comunità locale.

A margine, si deve rappresentare che le opere di miglioramento di immobili (tanto più se di terzi) si connotano come manutenzione straordinaria e, quindi, spese di investimento, per loro natura delimitate nel tempo, a differenza del canone di locazione che è una spesa corrente al pari del comodato gratuito (onere corrente nel senso di minore entrata).

La previsione e la contabilizzazione di tali spese, sulla base del decreto legislativo n. 118 del 2011, allegato 4/3, paragrafo 6.1.1, lett. a), deve considerare che trattasi di trasferimenti in c/capitale ad altri enti pubblici (cfr. cit- SRC Lombardia n. 2/2021), ciò che esclude l’estemporaneità e la mancanza di programmazione di una iniziativa del genere e comporta la necessità di individuare specifiche fonti di finanziamento.

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