L’attività di formazione ai neoassunti da parte di lavoratori in pensione deve essere limitata a poche settimane, altrimenti è consulenza (e quindi vietata)

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 172/2024/PAR del 15 luglio 2024

Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione di indicare se un’amministrazione pubblica possa avvalersi, a titolo oneroso, di personale in quiescenza per una prestazione che non comporta l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza.

Nel dettaglio, richiamata la disciplina vigente in materia, chiede “(..) un parere sulla sussistenza del divieto sancito dall’articolo 25 della legge 724/1994 

La sezione di controllo ha ricordato preliminarmente che il legislatore nel 1994 ha posto stringenti limiti al conferimento di incarichi esterni di consulenza, collaborazione e studio al personale dipendente che aveva maturato il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità (e, quindi, valevoli anche per i dipendenti cessati dal servizio ma non ancora in quiescenza nei termini stabiliti dall’art. 24 della L. 724/1994), ma la normativa successiva ha introdotto un divieto generalizzato al conferimento di simili incarichi senza più distinguere tra le diverse forme di collocamento in quiescenza.

Si deve, pertanto, affermare che l’art. 25 della L. 724/1994, che aveva introdotto ulteriori limiti (quello cioè per i dipendenti in quiescenza) agli incarichi speciali affidati ad esterni come previsti dall’art. 380 del D.P.R. n. 3 del 1957, è stato integrato con nuove stringenti limitazioni, introdotte dall’art. 5 del D.L. 95/2012 e s.m.i., che non tengono più conto oltre che del requisito di quiescenza, che non indicano neppure un lasso temporale oltre il quale gli incarichi sono ammissibili e nemmeno distinguono in relazione alla tipologia di incarico.

Sulla portata dei predetti divieti sono intervenute numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con le quali si è, ad esempio, ritenuto legittimo il conferimento di un incarico a personale in quiescenza per lo svolgimento (retribuito) di funzioni di staff al Sindaco, ai sensi dell’art. 90 TUEL, purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni dirigenziali, direttive, di studio o di consulenza (cfr. SRC Liguria n. 27/2016; SRC Basilicata n. 38/2018; SCR Lombardia n. 126/2022).

Sono stati, inoltre, pacificamente considerati esclusi dal divieto gli incarichi di docenza e quelli di membro di commissioni esaminatrici.

In tale prospettiva, alcune recenti decisioni della giurisprudenza contabile hanno circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza ritenendoli esclusi per “attività di mera condivisione” quali la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto” (SRC Liguria n. 66/2023) o le “attività di mera assistenza” (SRC Basilicata, n. 38/2018; SRC Lombardia, n. 126/2022; SRC Lazio n. 88/2023 e n. 80/2024; SRC Liguria n. 133/2023).

Altra giurisprudenza ritiene che l’attività di supporto e formazione in determinate materie al personale neoassunto si sostanzi, tout court, in una consulenza specialistica che ricade nel divieto dell’art. 5 citato (cfr. SRC Sardegna n. 139/2022 e n. 90/2020).

Fatti questi richiami la Sezione osserva che per l’esatta qualificazione dell’attività oggetto del quesito occorre valutare con attenzione l’oggetto dell’incarico anche per evitare interpretazioni antielusive delle norme sopra richiamate.

Solo se l’attività da svolgere è di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto ed è limitata ad una formazione di orientamento ed al primo affiancamento, circoscritta nel tempo (poche settimane), l’attività può essere qualificata di mera assistenza e, quindi, non ricompresa nei limiti e divieti della normativa suindicata.

Ove, invece, essa consista in un supporto qualificato per adiuvare o formare il neoassunto nello svolgimento di determinate materie (ad es. edilizia, appalti, discipline finanziarie) l’attività va qualificata come consulenza che rientra tra gli incarichi di collaborazione ad esperti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001.

La Sezione non può esimersi dal rilevare che l’attività di formazione del neoassunto non richiede, di norma, una “mera assistenza” ma, in presenza di attività complesse, un sostegno conoscitivo da parte di un esperto, maturato nella pregressa esperienza e conoscenza.

Per tale ragione la formazione del personale, sia in ambito pubblico che privato, viene affidata ad esperti mediante contratti di consulenza ovvero di collaborazione a titolo oneroso; prestazioni vietate ai dipendenti in quiescenza (e anche ai dipendenti cessati dal servizio ma non ancora in quiescenza nei termini stabiliti dall’art. 24 della L. 724/1994).

Comments are closed.