Il c.d. scudo contabile è legittimo solo se temporalmente limitato, ma la colpa contabile non può essere eliminata

Corte Costituzionale, sentenza n. 132 del 16 luglio 2024

La Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 16 luglio 2024 ha dichiarate in parte inammissibili e per la restante parte non fondate  le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, del decreto – legge 16  luglio 2020, n. 76  sollevate dalla  Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

 La disposizione censurata, per come prorogata, prevede, sino al 31 dicembre 2024,  per le condotte commissive degli agenti pubblici una temporanea limitazione della  responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose.

 La Corte dei conti lamentava, in primo luogo, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.,  perché tale limitazione della responsabilità si tradurrebbe in un non consentito  allontanamento dal principio generale dell’imputabilità a titolo di dolo o colpa grave.  Nel respingere la questione, la Corte costituzionale ha rammentato che la disciplina  della responsabilità amministrativa va inquadrata nella logica della ripartizione del  rischio dell’attività tra l’apparato e l’agente pubblico, al fine di trovare un giust o  punto di equilibrio.

Per individuare quest’ultimo, i l legislatore, nell’esercizio della discrezionalità ad  esso spettante, deve tenere conto di due esigenze fondamentali: da un lato, quella di  tenere ferma la funzione deterrente della responsabilità, al fine di scoraggiare i  comportamenti dei funzionari che pregiudichino il buon andamento della pubblica  amministrazione e gli interessi degli amministrati; dall’altro, quella di evitare che il  rischio dell’attività amministrativa sia percepito dall’agente pubblico come talmente  el evato da fungere da disincentivo all’azione, pregiudicando, anche in questo caso, il  buon andamento.

 Nella ricerca di tale punto di equilibrio, non può prescindersi dalla stretta  correlazione che esiste tra il sistema della responsabilità amministrativa e il vigente  modello di amministrazione

Ciò premesso in generale, la Corte costituzionale ha chiarito che, a regime, non è  immaginabile una disciplina normativa che limiti la responsabilità amministrativa alla  sola ipotesi del dolo, con esclusione della colpa grave, perché in tal modo i  comportamenti macroscopicamente negligenti non sarebbero scoraggiati e,  pertanto, la funzione deterrente della responsabilità amministrativa ne sarebbe  irrimediabilmente indebolita.

Tuttavia, una siffatta limitazione non potrebbe ritenersi irragionevole ove riguardi  esclusivamente un numero circoscritto di agenti pubblici o specifiche attività  amministrative, allorché esse presentino, per le loro caratteristiche intrinseche, un  grado di rischio di danno talmente elevato da scoraggiare sistematicamente l’azione  amministrativa.

Nemmeno – ed è questo il caso di specie – tale limitazione può considerarsi  irragionevole ove si radichi nella particolarità di uno specifico contesto e sia volta ad  assicurare la maggiore efficacia dell’attività amministrativa e, attraverso essa, la  tutela di interessi di rilievo costituzionale , ed abbia carattere provvisorio . 

La Corte costituzionale ha affermato che, nel valutare la proporzionalità  dell’intervento legislativo, non può prescindersi dal rilievo che la disposizione  censurata origina da un contesto eccezionale, ha natura temporanea ed ha comunque  un oggetto delimitato, riguardando solo le condotte commissive e non quelle “inerti”  ed “omissive”.

 Da ultimo, la Corte costituzionale, in vista dell’imminente scadenza temporale  dell’ultima proroga della disposizione censurata, ha inteso sollecitare il legislatore al  varo di una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, al fine di  ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le strutturali trasformazioni del modello  di amministrazione e del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera

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