Il diritto alla reputazione dell’ente pubblico è molto limitato, poichè, essendo al servizio del cittadino, deve essere aperto a critiche

Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, sentenza del 16 maggio 2024

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Mária Somogyi contro Ungheria (ricorso n. 15076/17) riguarda una violazione del diritto della signora Somogyi alla libertà di espressione ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La signora Somogyi aveva condiviso un post su Facebook critico nei confronti della vendita di un edificio municipale da parte del comune di Tata. Il comune ha citato in giudizio la signora Somogyi per diffamazione, sostenendo che il post aveva danneggiato la loro reputazione. I tribunali ungheresi si sono pronunciati a favore del comune e hanno condannato la signora Somogyi a pagare un risarcimento.

La CEDU, invece, ha ritenuto che il procedimento per diffamazione non perseguisse uno scopo legittimo ai sensi dell’articolo 10. Sebbene le persone giuridiche possano avere interessi reputazionali, la Corte ha distinto tra società private ed enti pubblici. Gli enti pubblici, finanziati dai contribuenti e al servizio del pubblico, dovrebbero essere aperti alle critiche. Inoltre, il post non prendeva di mira persone identificabili all’interno del comune.

In sintesi, la Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 10. L’Ungheria è stata condannata a pagare alla sig.ra Somogyi un risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché a rimborsarle le spese legali.

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