Le Sezioni Unite affermano la giurisdizione del giudice contabile in tema di imposta di soggiorno, ma in virtù della “perpetuatio iurisdictionis”

Corte di Cassazione, SS.UU., Ordinanza n. 14028 del 21 maggio 2024

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, aveva accolto parzialmente l’appello spiegato da X e Y contro la sentenza n. 162/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, che le aveva condannate rispettivamente al pagamento di € 5.739,65 e di € 4.958,10 in favore del Comune di Firenze, per omesso versamento dell’imposta di soggiorno relativamente alla struttura ricettiva sita a Firenze, per il periodo dal 3 dicembre 2014 al 5 settembre 2016. 

L’eccezione degli appellanti osservava che con il citato art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, era venuta meno la qualifica di agente contabile del gestore di struttura ricettiva, ormai divenuto responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dei clienti inadempienti.

Le Sezioni Unite hanno osservato che l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, che ha esteso retroattivamente anche “ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020” il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva (qualifica che le ricorrenti individuano quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdizione tributaria), è entrato in vigore il 21 dicembre 2021, quando il presente giudizio era già pendente.

Sia il comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, sia l’art. 5- quinquies del d.l. n. 146 del 2021, hanno, dunque dettato norme di natura esclusivamente sostanziale (l’una relativa alla qualificazione legale del rapporto, l’altra all’efficacia nel tempo della stessa qualificazione), con ricadute indirette sulla attribuzione della giurisdizione.

Il principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui è espressione l’art. 5 c.p.c., rende comunque irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi, sostanziali o processuali, e dello stato di fatto successivi alla proposizione della domanda, perseguendo l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge ed ai presupposti esistenti all’epoca della valida Corte di Cassazione – copia non ufficiale 13 di 14 instaurazione del rapporto processuale. Tale principio, interpretato da questa Corte in base ad esigenze di economia processuale, trova, dunque, applicazione proprio e soltanto nei casi di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito, e non anche quando il mutamento dello stato di fatto e di diritto (quest’ultimo semmai intervenuto in forza di legge espressamente dichiarata retroattiva) comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo, dovendosi in questo caso confermare la giurisdizione di esso (cfr. Cass. Sez. Unite n. 8999 del 2009; n. 1611 del 2007; n. 20315 del 2006; n. 25031, n. 18126, n. 15916 e n. 4820 del 2005; n. 9554 e n. 6774 del 2003)

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