Corte di Cassazione, sentenza n. 20654 del 24 luglio 2024
La odierna ricorrente, in quanto accreditata per l’erogazione, con costi a carico del SSR, di prestazioni cod. 56, era astrattamente in possesso dei requisiti per essere accreditata all’erogazione delle prestazioni cod. 75. Detta idoneità in astratto non la legittimava, però, una volta erogate le suddette prestazioni, a pretenderne il rimborso dalla Asl, perché la DGRL 143/2006 prevedeva espressamente – e non avrebbe potuto essere altrimenti – che l’accreditamento era condizione imprescindibile per pretendere il rimborso.
Come questa Corte ha più volte avuto occasione di precisare – da ultimo cfr. Cass., Sez. Un., 14/12/2023, n. 35092 – il rapporto tra le struttura private e il Servizio sanitario nazionale ruota attorno a quella sequenza che nella dottrina amministrativa è stata definita come il regime delle tre A: autorizzazione, accreditamento, accordo. Ovvero, la struttura privata, per erogare prestazioni agli utenti del SSN con corrispettivo a carico della amministrazione pubblica deve essere dotata di: 1) autorizzazione; 2) accreditamento istituzionale che può essere riconosciuto dalla Regione alle strutture autorizzate che ne abbiano fatto richiesta in base al duplice criterio: a) della loro rispondenza ai requisiti di cui all’art.8-quater d.lgs. n. 229/999; b) di qualità strutturale, tecnica, organizzativa e professionale; 3) accordi contrattuali, finalizzati alla specificazione di volumi e tipologia delle prestazioni ed a fissare l’ammontare complessivo della remunerazione.
Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa, deve ritenersi che la società San Raffaele per essere legittimata a pretendere il rimborso per le prestazioni specialistiche di cod. 75 erogate avrebbe dovuto – come ha ritenuto la Corte d’appello – non solo essere inserita nella tabella A che tutt’al più dimostrava l’astratto possesso da parte sua dei requisiti per erogare le prestazioni specialistiche cod. 75, ma ottenere l’accreditamento