Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, sentenza n. 70 del 9 luglio 2024
La vicenda verte in ordine ad un’ipotesi di danno erariale relativa agli affidamenti diretti e all’abuso delle proroghe contrattuali disposte per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune.
La Corte ha stabilito che, a prescindere dalle circostanziate e suggestive argomentazioni di parte attrice circa l’antigiuridicità delle condotte e la loro natura dolosa (in specie riguardo un artificioso frazionamento dell’appalto volto ad avvantaggiare l’operatore economico), la pretesa risarcitoria appare infondata in quanto il Requirente non ha offerto un sufficiente quadro probatorio del danno erariale derivante dalla contestata violazione delle regole dell’evidenza pubblica, che funge da imprescindibile presupposto della responsabilità amministrativa fin dal remoto art. 83 del R.D. n. 2440/192.
In particolare, secondo autorevole e risalente giurisprudenza di questa Corte, il cosiddetto “danno alla concorrenza”, «… non diversamente da qualunque altra tipologia di danno patrimoniale, non può ritenersi sussistente “in re ipsa” per il solo fatto, cioè, che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto tra più offerte
Orbene, è evidente che il costo sostenuto dall’ente in conseguenza di tale ultimo affidamento, richiamato dalla Procura ai fini della quantificazione del danno, in realtà ha determinato maggiori esborsi a carico della pubblica amministrazione rispetto ai periodi per i quali è stato contestato il danno per l’omissione del confronto concorrenziale.In definitiva, in assenza di ulteriori evidenze istruttorie, da fornire a carico di parte attorea, e non essendo all’uopo idonea l’inconferente produzione dello studio sui ribassi medi, non rientrante nei parametri invocati nell’atto introduttivo per la formulazione del petitum, non vi sono elementi per ritenere perfezionata la prova del lamentato danno alla concorrenza.