La stipula di un mutuo per il pagamento di una fideiussione è spesa di investimento, ma con determinati limiti

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/2024/QMIG

La Sezione regionale di controllo per il Veneto, nell’ambito delle verifiche sul bilancio di previsione 2021-2023 e sul rendiconto 2021 del Comune di Arzignano ha sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa l’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie la seguente questione di massima ai fini dell’adozione di una pronuncia di orientamento generale: 

«se sia da considerarsi o meno spesa di investimento la sottoscrizione da parte di un Ente locale di un mutuo per far fronte all’escussione di una fideiussione, qualora il soggetto garantito avesse, a sua volta, sottoscritto un mutuo per realizzare un’opera pubblica su incarico del medesimo Ente fideiussore e si fosse, poi, reso inadempiente nel pagamento delle rate ed eventualmente a quali condizioni»

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 250/2024/QMIG, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, enuncia il seguente principio di diritto: 

«È da considerare spesa d’investimento quella dovuta all’escussione di una fideiussione a seguito dell’inadempienza al pagamento di un mutuo contratto da un soggetto concessionario per l’esecuzione di un’opera pubblica.

La conseguente assunzione del mutuo da parte dell’ente locale deve soggiacere alle seguenti condizioni: l’importo del nuovo mutuo deve limitarsi al solo debito residuo senza includere penali o interessi di mora; deve ridurre il valore finanziario totale della passività; la durata del nuovo mutuo non deve eccedere la vita utile dell’investimento».

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