L’esecuzione del contratto prima della stipula non è un mero vizio procedurale

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 180/2024/PREV

L’avvio dell’esecuzione del contratto prima della relativa approvazione non costituisce un mero vizio procedurale – attesa la rilevanza che l’approvazione del contratto riveste ai fini della legittimità dell’operazione negoziale – e oblitera una fondamentale fase di controllo interno, riducendo, al contempo, a mera formalità il controllo esterno della Corte dei conti, che proprio sul provvedimento approvativo è tenuta a esercitare il proprio controllo di legittimità, al quale non a caso la legge attribuisce carattere preventivo.

Lo svolgimento di una procedura a evidenza pubblica con le modalità richieste dalla disciplina di contabilità di Stato, e la conseguente ricerca di modalità idonee a favorire la più ampia conoscenza del fabbisogno immobiliare dell’Amministrazione, avrebbe posto il contraente pubblico nelle condizioni di valutare comparativamente la congruità del costo dell’operazione negoziale desiderata e a tutelare l’interesse finanziario a conseguire le condizioni economiche più vantaggiose, possibilità rimasta frustrata a causa della presenza di un’unica offerta. Pur avendo sostanzialmente posto in essere una trattativa privata, l’Amministrazione ha perso l’occasione di pervenire a un assetto negoziale più vantaggioso per il proprio interesse, che avrebbe potuto conseguire facendo leva sull’indubbio beneficio in termini di gestione dell’immobile che dalla locazione dell’intero stabile ad un solo soggetto affidabile e solvibile ne sarebbe derivato per l’Ente di previdenza complementare proprietario.

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