Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, sentenza n. 430 del 19/08/2024
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ha comunicato ex art. 129, co. 3, disp. att. c.p.p. di aver richiesto il rinvio a giudizio nei confronti, tra gli altri, di X, Y e Z, in quanto ritenuti responsabili, nelle rispettive qualità di dirigenti e funzionari della Provincia, dell’emissione sine titulo (ossia senza sottostanti obbligazioni), nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009, di n. 36 mandati di pagamento, pagati dal Tesoriere. Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla Procura regionale, alla vicenda criminosa avrebbero preso parte, in concorso, anche alcuni imprenditori e dipendenti dell’istituto bancario al tempo svolgente attività di tesoreria dell’ente provinciale, grazie al cui contributo sarebbe derivato l’indebito esborso finanziario da parte del Tesoriere con successiva suddivisione dei proventi illeciti tra i compartecipi dell’accordo delittuoso.
Per quanto specificamente concerne la tranche di 36 mandati di pagamento oggetto del presente giudizio, il requirente ha ravvisato anche nella fattispecie l’elemento soggettivo del dolo, descrivendo le singole posizioni dei soggetti convenuti secondo indicazioni decisamente corroborate dalla documentazione in atti, che pertanto, il Collegio reputa di poter condividere integralmente.
In particolare, X, che ricopriva il ruolo di Responsabile Contabile del Servizio Lavori Pubblici dell’Ente provinciale, era il funzionario che, nell’ambito del Settore Finanziario, istruiva i procedimenti di liquidazione degli ordinativi di spesa pertinenti ai contratti di lavori pubblici, essendogli affidate le verifiche sia sulla determina di impegno provvisorio che su quella di liquidazione (e dei relativi atti allegati tecnici, amministrativi e contabili), all’esito delle quali procedeva alla materiale predisposizione del mandato di pagamento (art. 39, commi 4, 6 e 7, Regolamento cit.). Avendo il X, in forza di tali mansioni, la più ampia visibilità delle dotazioni finanziarie impegnate e disponibili per i numerosi e variegati ordinativi di spesa relativi ai lavori pubblici di competenza provinciale (afferenti in massima parte viabilità ed edilizia scolastica), egli confezionava procedimenti di spesa riferiti a impegni ancora capienti relativi a vari lavori pubblici, spesso risalenti nel tempo, così reperendo la provvista per l’emissione di titoli di pagamento non giustificati da sottesa documentazione tecnica, amministrativa e contabile delle prestazioni da saldare in favore delle imprese beneficiarie. Per ciò che specificamente riguarda i 36 mandati oggetto dell’odierna pretesa risarcitoria, per 28 di essi (del complessivo importo di € 4.662.709,22) risultano reperiti diretti riscontri dell’intervento del X nella loro emissione, avendo per essi il medesimo convenuto compilato e/o firmato il fascicolo cartaceo istruttorio (c.d. “cartellina verde”) ovvero, in ogni caso, emesso il mandato di pagamento, mediante l’inserimento dei pertinenti dati nell’applicativo informatico gestionale e la successiva stampa del titolo di pagamento. Riguardo i restanti 8 mandati di pagamento di quelli oggetto del presente giudizio, per 7 di essi, in assenza della “cartellina verde”, gli inquirenti penali hanno accertato che il soggetto che risulta aver acceduto e utilizzato il suddetto applicativo informatico è altra dipendente provinciale, incaricata di sostituire per tali mansioni operative il X in caso di assenza, per la quale però non sono emersi elementi ritenuti sufficienti a ravvisarne un coinvolgimento certo o comunque adeguatamente circostanziato nell’ideazione delle liquidazioni fittizie, o tanto meno nella mancata verifica del relativo carattere indebito; per un restante mandato di pagamento (il n. 3755/08 del 4/4/2008), risulta il coinvolgimento di X tanto nell’emissione del titolo di pagamento quanto nella sottoscrizione della “cartellina verde”.