Le esenzioni dalle imposte di bollo e registro per gli enti no-profit sono vincolate ad un criterio oggettivo, non a dei requisiti soggettivi

Corte di Cassazione, sentenza n. 10207 del 16 aprile 2024

Va precisato che non è qui in discussione né la sussistenza in capo all’Arciconfraternita del requisito soggettivo di ‘organizzazione di volontariato’ ex art. 3 legge 266/91 cit., e neppure il requisito oggettivo costituito dallo svolgimento statutario ed effettivo, da parte di essa, di attività di volontariato ex art. 2 legge cit.. 

Il nodo centrale della controversia attiene invece alla sussistenza e riscontrabilità di un diverso profilo del requisito oggettivo dell’esenzione invocata, rappresentato dal vincolo di ‘connessione’ tra l’atto imponibile (ai fini bollo e registro) ed il concreto svolgimento di tale attività. Nella specie, vengono in considerazione taluni contratti di locazione commerciale stipulati dall’Arciconfraternita quale locatrice, a favore di soggetti privati ed a libere condizioni di mercato, la cui connessione con lo svolgimento del volontariato e del sostegno sociale, in tal senso rilevante, non è diretta ed immediata, ma – come riconosciuto dalla stessa ricorrente – solo indiretta e strumentale; cioè nel senso di funzionale alla realizzazione di ricavi finalizzati a sostenere i costi dell’attività medesima e, con ciò, a renderla materialmente fattibile.

Le stesse Sezioni Unite (sentenza n. 10013/2021) hanno poi tenuto a precisare che: “il regime delle esenzioni non è ispirato ad un criterio soggettivo, ma ha riguardo alla materia o all’oggetto dell’attività, sostanziale o processuale, che si intende agevolare e ciò vale anche per le Onlus, poiché non è detto che ‘al medesimo fine generale di solidarietà istituzionalmente perseguito dalle organizzazioni di volontariato debba necessariamente corrispondere una unitaria giustificazione dei benefici fiscali ad esse accordati, così da rendere irragionevole ogni differenziazione delle agevolazioni in base ai diversi tipi di atti’ (cfr. Corte cost. n. 103 del 2012)”. 

In definitiva, plurimi sono gli elementi normativi (già si è detto dell’art.22 d.lgs. 460/97 sulle Onlus) ed interpretativi che inducono a disattendere la tesi dell’Arciconfraternita, ed invece a confermare la decisione della Commissione Tributaria Regionale, vertendosi nella specie di atti (contratti) posti in essere dalla ODV nell’ambito di ordinaria autonomia negoziale ed a condizioni di mercato, senza alcuna connessione con l’attività statutaria di volontariato diversa dalla generica ed indistinta destinazione a questa, nel coacervo di tutte le più eterogenee entrate patrimoniali dell’ente, dei corrispettivi percepiti.

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