Ministero del Lavoro, Circolare n. 6 del 9 agosto 2024
Con la Circolare n. 6 del 9 agosto 2024 il Ministero del Lavoro ha illustrato le disposizioni introdotte dalla legge 4 luglio 2024, n.104, avente effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore.
La chiave di volta della nuova disciplina contabile degli ETS risiede nelle modifiche alla disciplina del bilancio degli ETS, contenuta nell’articolo 13 del Codice. La facoltà del ricorso al rendiconto per cassa, originariamente riconosciuta dal comma 2 agli ETS aventi entrate inferiori ad € 220.000,00, conosce da un lato l’innalzamento del limite dimensionale ad € 300.000,00 e dall’altro il restringimento della platea dei destinatari ai soli ETS privi di personalità giuridica.
Conseguenzialmente, gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di € 60.000,00 annui di entrate di cui al successivo comma 2 -bis, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito, ai sensi del comma 1, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
Gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui Il medesimo articolo 4 della citata legge n. 104/2024 ha aggiunto all’articolo 13 del Codice il comma 2 -bis, con il quale è stata introdotta la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata
I nuovi limiti dimensionali troveranno applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 104/2024 Pertanto, agli ETS il cui esercizio finanziario coincide con l’anno solare, la nuova disciplina si applicherà a partire dal bilancio relativo all’anno 2025, tenendo in considerazione il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell’esercizio 2024.
La disciplina contabile degli ETS ha conosciuto un’ulteriore modifica anche con riferimento ai profili pubblicistici legati agli adempimenti derivanti dall’iscrizione al RUNTS: per effetto della nuova formulazione dell’articolo 48, comma 3 del Codice, si assiste al passaggio dalla data fissa per l’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi alla data mobile. Difatti, se precedentemente detto adempimento doveva essere attuato entro il 30 giugno di ogni anno, in virtù della previsione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera l) della legge n. 104/2024, esso dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Da ultimo giova evidenziare che ove, per effetto del sopravvenuto mutamento normativo, emerga una difformità tra le clausole statutarie e la disciplina contenuta negli articoli del Codice oggetto della novella legislativa, troverà applicazione il dettato dell’articolo 1339 del codice civile, con conseguente sostituzione della clausola difforme con la previsione di legge, senza che sia necessaria l’immediata modifica statutaria.