Il mancato rispetto dei termini per l’approvazione del bilancio (anche se di pochi giorni), impedisce la liquidazione degli incentivi derivanti dalla lotta all’evasione tributaria

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Liguria, deliberazione n. 173/2024/PAR

L’Ente ha rappresentato di aver approvato il bilancio di previsione 2024-2026 nei termini di legge con deliberazione del Consiglio comunale del 27 dicembre 2023, mentre– a seguito di problematiche dovute al deposito degli atti – ha dovuto far slittare la seduta di approvazione del rendiconto della gestione 2023, seppure adottata dalla Giunta in data 29 marzo 2024, all’8 maggio 2024. Ciò premesso, la richiesta di parere è volta a chiarire se l’Ente possa o meno erogare ai propri dipendenti il sopra richiamato incentivo per il recupero dell’evasione tributaria, disciplinatodall’art. 1, comma 1091, l. n. 145/2018, “stante il fatto che lo slittamento del termine di approvazione del rendiconto è relativo a pochi giorni ed è stato causato da un imprevisto procedurale e non da circostanze imputabili agli uffici stessi”.

Il collegio ha dichiarato che la prospettazione del comune richiedente – volta a chiarire se un ritardo di pochi giorni, non imputabile all’ente, nell’approvazione del rendiconto 2023 consenta ugualmente l’erogazione degli incentivi di cui trattasi – non può trovare accoglimento. Sul punto, la scrivente Sezione non può che attenersi all’inequivocabile formulazione letterale della norma, ribadendo quanto già evidenziato da altre Sezioni regionali di controllo circa il fatto che, “atteso il rango degli interessi coinvolti nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091 al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione” (cfr. SRC Sicilia, n. 120/2022/PAR; SRC Lombardia, n. 113/2024/PAR).

Tale conclusione è coerente con quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte Dei conti che, con deliberazione n. 19/2021/QMIG, ha ampliato la portata applicativa della norma in esame. In dettaglio, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, comma 1091, l. n. 145/2018, si riferisce anche – ove esistente – al diverso termine eventualmente prorogato dal legislatore per l’approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto; conseguentemente, il mancato rispetto dei termini indicati nel TUEL, purché accompagnato dal rispetto del diverso termine stabilito con proroga legislativa, non costituisce elemento preclusivo all’erogazione degli incentivi normativamente previsti.

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