Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 22985 del 21 agosto 2024
La Sezione Lavoro – nell’ambito di un giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di restituzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione involontaria nell’ipotesi di accertata abusiva reiterazione di contratti a termine e di condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 – ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: se sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l’illegittimità, quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente rispristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l’indennità di disoccupazione involontaria, la cui natura previdenziale ha la funzione di fornire ai lavoratori e alle loro famiglie un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
Infatti la Corte di appello di Perugia in accoglimento del gravame proposto da X ha accertato l’illegittimità della richiesta di restituzione della somma di € 9.472,56 corrispostagli dall’INPS a titolo di indennità di disoccupazione involontaria per il periodo 15.6.2010- 16.6.2011.La Corte territoriale ha ritenuto che nel periodo nel quale il X aveva percepito l’indennità di disoccupazione non avesse in atto un rapporto di lavoro, neppure ricostruibile a posteriori per effetto della sentenza del 2014 con la quale era stata accertata la illegittimità dei termini apposti ai contratti intercorsi con la Y s.p.a. che era stata condannata al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 32 legge n. 183 del 2010. Solo dalla sentenza del 2014 infatti si era determinato il ripristino effettivo del rapporto con obbligo di erogare le retribuzioni. Per conseguenza ha ritenuto illegittimo il recupero operato.
Ha proposto ricorso l’INPS.
La Suprema Corte, sezione Lavoro, in passato con le ordinanze n. 384 del 05/01/2024 e n. 584 del 09/01/2024 ha ritenuto, ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’indennità di mobilità erogata a lavoratori il cui licenziamento sia stato poi dichiarato illegittimo con applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18 comma 4 della legge 30 maggio 1970 n. 300 del 1970 nel testo modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92. In applicazione dei medesimi principi già dettati con l’ordinanza n. 24645 del 2023 si è ritenuto che per effetto della disposta reintegrazione fosse venuto meno il presupposto in relazione al quale la procedura era stata avviata.
Ritiene il Collegio che il mutato quadro delle tutele apprestato per i contratti a termine dalla legge n. 183 del 2010 oltre che per i licenziamenti dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d. lgs. n. 23 del 2015 sollecitino una riflessione ampia sulla tenuta dei principi sopra esposti che involgendo una ricostruzione dell’intero sistema come ridisegnato dagli interventi legislativi e dai numerosi interventi correttivi anche della Corte costituzionale meritano che ne siano investite le sezioni unite.
V’è da chiedersi in che modo può ritenersi effettivamente che sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo che decorre tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l’illegittimità quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l’indennità che, come ripetutamente affermato da questa Corte, ha natura previdenziale e svolge la funzione di fornire nel periodo di involontaria disoccupazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell’art. 38 secondo comma della Costituzione. L’evento coperto dal trattamento è l’involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (Corte Cost. 16/07/1968, n. 103).
Da ultimo va evidenziato che la ripetizione dell’indebito viene effettuata ai sensi dell’art. 2033 c.c. con la conseguenza che la natura oggettiva dello stesso esclude qualunque rilievo all’ esistenza, peraltro evidente, di una buona fede del percipiente