Non è possibile la sottoscrizione dell’accordo integrativo “in sanatoria” per l’anno trascorso (e anche quella di fine anno è tardiva)

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 189/2024/PAR del 19 agosto 2024

Il Sindaco rappresenta che entro l’anno 2023 non è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo e che, pertanto, le correlate economie di spesa sono state allocate nella parte vincolata del risultato di amministrazione. Premessa tale esposizione dei fatti, il Sindaco chiede alla Sezione “se sia conforme alle norme giuscontabili procedere alla sottoscrizione della contrattazione integrativa relativa al Fondo 2023 nel corso del 2024, destinando le risorse variabili ivi previste agli incentivi collegati alla performance”.

Per quanto rileva nella presente sede, le pertinenti norme del citato paragrafo 5.2, lett. a) possono essere scomposte secondo il seguente schema di analisi già proposto dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. reg. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018/PAR):

1) con riguardo all’ipotesi di ordinario, tempestivo e completo svolgimento delle diverse fasi di cui si compone l’iter amministrativo e contrattuale, il principio contabile dispone che “le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio”, ossia l’esercizio al quale fanno riferimento; “alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili”;

2) con riferimento all’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato – situazione nella quale dichiara di trovarsi il comune richiedente – il principio prescrive che “alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”. Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la costituzione del fondo è dunque condizione sufficiente ai fini dell’attribuzione del vincolo alle risorse, che si riversano così nel risultato di amministrazione. Tale vincolo, che impedisce alle risorse di confluire tra le economie di bilancio, può permanere anche in assenza della contrattazione decentrata integrativa, nelle more della relativa sottoscrizione (cfr. Sezione reg. contr. Piemonte, delibera n. 55/2018/PAR).

3) per l’ipotesi limite nella quale sia mancata proprio la costituzione del fondo nell’anno di riferimento, il principio contabile prevede che “le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”.

 Tanto premesso, e venendo allo specifico quesito posto dal Comune, concernente la possibilità di procedere alla sottoscrizione della contrattazione integrativa relativa al fondo 2023 nel corso del 2024, è necessario rilevare che questa Sezione in più sedi si è pronunciata sul punto in senso negativo, stigmatizzando la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento, e affermando che, in assenza di sottoscrizione dell’accordo decentrato entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza, l’Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti. Più precisamente, la Sezione ha ritenuto “che non risulti ammissibile una contrattazione “in sanatoria” nell’anno successivo” e che “quindi, la mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno, impedisce l’erogazione del salario accessorio, ad eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente dal Ccnl: turno, reperibilità e compensi aggiuntivi per le giornate festive” (Sez. reg. contr. Lombardia n. 53/2021/PRSE e n. 80/2021/PRSE).

Del resto, in assenza di predefiniti criteri di ripartizione, seppure di carattere generale, ma pur sempre aderenti alla realtà amministrativa di riferimento, è “tardiva” anche la contrattazione decentrata la cui sottoscrizione intervenga sul finire dell’anno di riferimento e che non consista in una presa d’atto di una attività incentivante già pienamente in corso, oltre che parzialmente realizzata, per quanto non ancora verificata nei risultati. Questa Sezione, infatti, ha a più riprese affermato che “la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita” (Sez. reg. contr. Lombardia n. 287/2010/PAR, n. 137/2013/PAR, n. 355/2017/PAR; in termini, Sez. reg. contr. Molise, n. 161/2017/PAR).

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