Corte di Cassazione, ordinanza n. 19677 del 17 luglio 2024
La questione verte sulla nullità della notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento sotto lo specifico profilo della provenienza del documento informatico da un indirizzo non inserito nell’indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata è stata recentemente scrutinata da questa Corte, con soluzione a cui il collegio ritiene di dare continuità.
In particolare, si è affermato che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento, da parte dell’agente della riscossione, l‘estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (in termini: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2023, n. 18684; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n. 884); per cui, il contribuente non può limitarsi a tale censura, occorrendo la deduzione di uno specifico vulnus all’esercizio del diritto di difesa, che nella specie non è stato allegato
In applicazione del combinato disposto degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve, quindi, condannare il ricorrente anche a pagare una sanzione di € 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540)