L’Agenzia delle Entrate avviava una verifica nei confronti dei coniugi sigg.ri X e Y relativamente all’anno 2015. L’attività esercitata dai Contribuenti era bed and breakfast il sig. TV e affittacamere la sig.ra Y. All’esito delle verifiche l’Ufficio riscontrava elementi tali da ritenere che le attività erano svolte in forma di impresa.
I giudici, invece, hanno prima rilevato che la struttura ricettiva ha sede nell’abitazione dei coniugi, non risultano presenti collaboratori esteri, dal verbale di accesso e ispezione redatto dalla Questura di Udine in data 16 dicembre 2015, risulta che la struttura è composta da tre stanze e sei posti letto e che all’atto dell’accesso nessun ospite era presente.
Osserva infine il Collegio che con ordinanza n. 32034 della Corte di Cassazione pubblicata in data 09.12.2019. I giudici di legittimità, sentenziando in materia di contributi previdenziali, hanno affermato il principio di diritto secondo cui è assente la professionalità nel caso di un Bed & Breakfast che si attiene alle prescrizioni della legge regionale.
La documentazione prodotta e le argomentazioni esposte dimostrano che le norme regionali sono state concretamente applicate in relazione a: – numero di camere limitate; – prestazioni svolte avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare; – rispetto della saltuarietà nell’esercizio perseguito con periodi di chiusura obbligatoria nell’anno che è desumibile dall’intermittenza dell’esercizio stesso nell’attività degli appellati, che mostrano ripetuti intervalli di inattività alternati a brevi periodi di operatività, in particolare i periodi di chiusura risultano da comunicazione al Comune di Udine: dal 7.1 al 18.4, dal 23.4 al 8.8, dal 18.8 al 20.12, chiaro elemento di una gestione basata sulla normale organizzazione familiare, in base alla quale l’ospitalità viene concessa secondo la disponibilità e volontà della famiglia. Scorrendo il Regolamento per la disciplina delle attività di Bed and Breakfast del Comune di xx, riversato in atti, emerge una dettagliata definizione del carattere di saltuarietà che deve contraddistinguere l’attività, definito in tali termini: “senza continuità, senza ordine, con frequenti interruzioni, discontinua, non sistematica e priva della opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità…”. Gli appellati hanno esibito diverse mail in cui comunicano agli ospiti l’indisponibilità ad accoglierli in determinati periodi, corrispondenti al periodo di chiusura dichiarati, come dimostra anche il verbale della Questura in data 16 dicembre 2015 ove si accerta che nella data di accesso alcun ospite era presente; per il Bed & Breakfast l’obbligo di residenza del gestore nell’immobile.