I premi dei concorsi di progettazione erogati a professionisti sono soggetti al regime fiscale ordinario, non a quello speciale per premi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 177/2024

Nel concorso di progettazione in due gradi indetto dall’Istante, oggetto dell’affidamento è una prestazione tecnica, e la procedura si conclude con una graduatoria di merito, nonché con l’assegnazione di premi al vincitore e ai successivi quattro classificati.

Secondo il Ministero istante i premi che devono essere erogati ai soggetti presenti all’interno della graduatoria, dalla seconda alla quinta posizione in ciascuna area territoriale, non sembrano riconducibili alle prestazioni di servizi. Chiede, pertanto, «se possa configurarsi per l’emolumento in questione un’ipotesi di premio assoggettabile alla disciplina di cui al D.P.R. 29/09/1973 N. 600, come modificato dall’art. 19 della Legge 449/1997 e se lo stesso sia assoggettabile alla ritenuta del 25% di cui al medesimo art.19, comma 2, della Legge 449/1997, ovvero a quella del 20% trattandosi di premi assegnati a liberi professionisti lavoratori autonomi ex artt. 23 e 30 del DPR 600/72.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che sulla base delle disposizioni normative, nonché dal bando e dal disciplinare del concorso, emerge chiaramente il requisito soggettivo previsto dalla disciplina in materia di IVA, dal momento che «La partecipazione è riservata ad architetti e ingegneri iscritti ai rispettivi ordini professionali in forma singola o associata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, che non siano soggetti alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo Codice e in possesso di specifici requisiti di idoneità professionale, indicati nel disciplinare di concorso.»

Con riferimento al presupposto oggettivo, nel caso in esame, la corresponsione dei premi avviene nell’ambito di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura tra l’Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti assume la causa tipica della funzione sinallagmatica, diretta a soddisfare gli interessi strumentali dell’Amministrazione. Si realizza, quindi, una fattispecie negoziale riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni, tale da attribuire, ai fini del tributo in esame, alle somme erogate la natura di corrispettivo.

Sulla base di quanto illustrato, i premi di cui trattasi risultano correlati all’esecuzione della prestazione intellettuale che i professionisti hanno svolto a favore dell’Istante, come espressamente ricavabile dall’avviso e dal disciplinare di concorso, e pertanto, ricadente nell’ambito di applicazione dell’IVA quale corrispettivo ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. In conclusione, i premi in esame rilevano ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto sussistono i presupposti di carattere oggettivo, soggettivo e territoriale ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue in capo ai soggetti destinatari dei premi, l’assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell’aliquota IVA in misura ordinaria.

Ai fini delle imposte dirette, considerato che i premi in esame si configurano compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Testo unico delle imposte sul reddito approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), l’Istante quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le ritenute a titolo di acconto così come previsto dall’articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

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