Corte di Cassazione, sentenza n. 23039 del 22 agosto 2024
La perdita del diritto di percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro e si è chiarito che si tratta di ipotesi che ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale atteso che non vi è differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell’ambito di un accordo consensuale sempre che l’ adesione alla proposta risolutiva non sia avvenuta in presenza di una giusta causa di recesso (cfr. Cass. 24/08/2016 n. 17303).
Orbene nel caso in esame la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta in esito ad una volontaria adesione del lavoratore all’accordo conciliativo. Questi, come ricordato, era stato licenziato ed aveva visto il suo licenziamento dichiarato illegittimo e ricostituito ex tunc il rapporto per effetto della disposta reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato in applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo vigente al momento del licenziamento (2 aprile 2009) prima delle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 (cfr. Cass. 10/03/1987 n. 2508).
La scelta di aderire alla conciliazione rinunciando alla già disposta reintegrazione è equiparabile ad una spontanea rinuncia al posto di lavoro che comporta, quale conseguenza della volontaria risoluzione del rapporto giudizialmente ricostituito, l’insussistenza del presupposto della disoccupazione involontaria, necessario per il riconoscimento dell’indennità azionata.