Incentivi per funzioni tecniche e adesione ad accordo quadro

Corte dei Conti, sezione regionale per la regione Veneto, deliberazione n. 297/2024/PAR

Un ente ha presentato una richiesta di parere in relazione a due quesiti: 

1) se “nel caso di adesione a convenzione CONSIP SIE 4 e in altri casi con medesimi presupposti in cui l’Ente non ha esperito una procedura di gara ma ha aderito direttamente ad una delle convenzione di CONSIP, sia corretto considerare come base di gara, sulla quale calcolare gli incentivi alle funzioni tecniche […], l’importo totale di affidamento al netto di iva così’ come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto oppure se, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, l’importo da prendere in considerazione, quale base della procedura di affidamento, sia quello dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara CONSIP”. 

2) in riferimento alle medesime fattispecie di adesione a convenzione CONSIP “se il regolamento dell’Ente può destinare una quota di incentivazione – in misura ragionevolmente contenuta – alla fase di affidamento in relazione all’attività amministrativa di competenza della stazione appaltante (predisposizione ordinativo di adesione) piuttosto che radicalmente destinarla a economia”.

Per quanto attiene al primo quesito, la Corte ha risposto che l’orientamento di prassi e giurisprudenza, coniugato altresì con l’applicazione di alcuni principi cardine della materia, quali semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa, conducono a ritenere corretto il calcolo dell’incentivo sulla base “dell’importo totale di affidamento al netto di iva così’ come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto” e non già “l’importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara Consip” (ciò, anche perché tutta la fase di gara non viene gestita dall’amministrazione che procede ad effettuare l’ordine e pertanto non avrebbe senso che i dipendenti beneficiassero di un incentivo che deriverebbe da attività di altri soggetti).

Per ciò che attiene al secondo quesito, la Corte ha risposto che  pare, quindi, opportuno riferirsi, da un lato, alla deliberazione n. 20/2020/PAR di questa Sezione regionale di controllo, con la quale, con riferimento all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, si afferma che “quanto alle funzioni incentivabili, l’art. 113, co. 2, del Codice dei contratti pubblici contiene un elenco tassativo, che comprende: la programmazione della spesa per investimenti, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, le funzioni di RUP, la direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, le funzioni di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La tassatività dell’elencazione si deduce dall’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” che lo precede, ad ulteriore conferma della portata derogatoria della norma al principio di onnicomprensività della retribuzione, che ne implica la non estensibilità in via analogica.”; dall’altro, alla deliberazione n. 266/2023/PAR sempre di questa Sezione, con la quale si stabilisce che “[…] è da escludere l’incentivabilità di funzioni o attività diverse da quelle considerate dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (ora all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023) il cui elenco è da considerarsi tassativo, di stretta interpretazione e, pertanto, non suscettibile di estensione analogica (Sezione delle Autonomie, del. n. 18/SEZAUT/2016/QMIG; SRC Puglia, del. n. 204/2016/PAR; SRC Veneto, del. n. 134/2017/PAR e del. n. 121/2020/PAR)”.

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