Consiglio di Stato, sentenza n. 7549 del 13 settembre2024
Il primo giudice ha condivisibilmente stabilito che “l’esposto non ha costituito un presupposto indispensabile del procedimento ispettivo di che trattasi, come invece dedotto da parte ricorrente, atteso il fatto che lo stesso è stato solamente un atto sollecitatorio di un (autonomo) potere pubblico che solamente l’INPS può decidere di esercitare”.
Da un concorrente angolo prospettico, la decisione indicata ha stabilito, quanto all’interesse all’ostensione, che “l’esposto costituisce il presupposto dal quale ha origine un’attività amministrativa che si traduce prima in verifiche ispettive, e poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi, a seguito dei quali vengono adottate ordinanze ovvero altri provvedimenti sanzionatori; la segnalazione, pertanto, non può costituire oggetto di accesso agli atti, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la c.d. denuncia scaturente dalla segnalazione e l’atto finale adottato dalla pubblica amministrazione”, con la conseguenza che, “anche a voler prescindere dalla riservatezza dell’autore della segnalazione (che spesso è un dipendente del soggetto sottoposto ad attività ispettiva, soggetto, quindi, a rischio di ritorsione) emerge la sostanziale carenza di interesse alla conoscenza dell’autore dell’esposto: l’identificazione dell’autore della segnalazione, infatti, non è funzionale all’esigenza difensiva” della parte interessata”, tenendo conto che “l’esposto del privato ha il solo effetto di sollecitare il promovimento d’ufficio del procedimento, senza acquisire efficacia probatoria, con la conseguenza che in tali evenienze, di regola, per il destinatario del provvedimento finale non sussiste la necessità di conoscere gli esposti al fine di difendere i propri interessi giuridici, a meno che non siano rappresentate particolari esigenze; ciò, del resto, corrisponde al fatto che, di fronte al diritto alla riservatezza del terzo, la pretesa di conoscenza dell’esposto da parte del richiedente, se svincolata dalla preordinazione all’esercizio del diritto di difesa, acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l’ordinamento non può tutelare.”
E’ risulta in alcun modo dimostrato da parte dell’appellante che, in conseguenza dell’esposto, di cui non si conosce l’autore, ci sia il serio rischio della compromissione dell’onorabilità personale e professionale della dottoressa -OMISSIS-, atteso che l’unica conseguenza certa dell’ispezione è stato il recupero della contribuzione dovuta sulle differenze contrattuali non corrisposte ed il mancato versamento di contributi, con revoca delle agevolazioni contributive, rispetto alla quale l’appellante ha potuto esperire gli strumenti che l’ordinamento appronta per la tutela dei suoi interessi e diritti (cfr. l’atto di opposizione all’avviso di debito presentato dinanzi al Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro e Previdenza, doc. 6 di parte appellante).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.