Il divieto di stipulare polizze assicurative per colpa grave per i propri dipendenti non è stato superato dal codice dei contratti, sono due fattispecie diverse

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 145/2024/PAR dell’11 settembre 2024

Appare doveroso evidenziare che la “premessa maggiore” da cui pare parte il ragionamento del comune istante, secondo cui “il divieto di assicurare i propri dipendenti per responsabilità civile verso terzi per colpa grave previsto dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sia superato dalla norma del codice degli appalti art. 45 che risulta norma speciale”, non è condivisibile.
Infatti, contrariamente a quanto assunto dal Comune, il citato comma 59 dell’articolo 3 della L. n. 244/2007 non ha semplicemente “posto un principio (…) circa l’illegittimità della stipulazione da parte della p.a. di polizze assicurative volte alla copertura di danni erariale dei propri dipendenti”, sul punto recependo in realtà l’orientamento dottrinario e giurisprudenziale sino ad allora affermatosi, che faceva leva sulla mancanza o illiceità della causa di siffatti contratti assicurativi (in cui il potenziale danneggiato assicurerebbe il potenziale danneggiante contro il rischio per quest’ultimo di subire proprie azioni di rivalsa), ma commina invece una specifica nullità contrattuale, tuttora vigente, relativa a un’ipotesi circoscritta di contratto assicurativo. Testualmente, “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile”.
Anche la pronuncia di questa Sezione citata dall’ente, che esaminava un quesito in parte analogo, esplicitava preliminarmente “al fine di evitare ogni fraintendimento, che le polizze assicurative in questione non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico”, ribadendo la piena vigenza del divieto di cui al comma 59 sopra citato. Peraltro tale disposizione (riferita al divieto per un ente pubblico di stipulare una polizza che assicuri i propri amministratori per responsabilità erariale) non pare conferente al quesito che chiede se sia legittima, per il comune, la stipulazione di una polizza che assicuri i dipendenti comunali per responsabilità civile verso terzi. La diversità di fattispecie è testuale, ove il comma 59 citato parla di amministratori, mentre il D. Lgs n. 36/2023 e il quesito del Comune parlano di dipendenti, ma soprattutto sistematica, dal momento che il comma 59 si riferisce espressamente alla copertura del rischio di essere convenuti per responsabilità erariale, mentre il quesito e le norme del codice dei contratti si riferiscono pacificamente alle (più ampie e diverse) ipotesi di responsabilità civile verso terzi.

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