Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, sentenza n. 319 del 09 settembre 2024
La vicenda processuale attiene a un’ipotesi di “scarto” della trasmissione di un modello F24, operata dalla X, con in quali era stata portata in compensazione la somma di euro 17.349,63, derivante dall’utilizzo di un credito agevolativo relativo all’anno 2023. La ragione dello “scarto”, recante la motivazione “credito assente”, era dovuta al fatto che, poiché la trasmissione del modello F24 era avvenuta nei giorni 30 e 31 dicembre 2023, la compensazione non era stata validata dal sistema informatico messo a disposizione dei contribuenti (servizio Entratel), che registra i pagamenti soltanto nei giorni feriali: alla data del primo giorno feriale successivo (2 gennaio 2024), il credito del contribuente non era stato ritenuto sussistente, essendo utilizzabile entro il 31 dicembre 2023.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sulla non impugnabilità della c.d. comunicazione di scarto, dovendosi ritenere che il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lettera h), espressamente prevede che il ricorso può essere proposto avverso “il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari“.
Non è chi non veda come attraverso lo “scarto”, la cui legittimità l’Ufficio ha per altro sostenuto nei propri scritti difensivi, è stata sostanzialmente impedita l’utilizzazione di un’agevolazione che il contribuente aveva precedentemente acquisito. Sotto tale profilo deve rilevarsi che, anche in applicazione del principio di non contestazione, il credito portato in compensazione deve ritenersi valido e sussistente, al di là della questione circa la sua utilizzabilità entro il 31 dicembre 2023.