INPS, messaggio numero 3077 del 19 settembre 2024
L’INPS con il messaggio citato ha diramato istruzioni circa la dichiarazione reddituale che devono rendere i pensionati sui redditi di lavoro autonomo conseguiti nel 2023.
Infatti l’articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno (quest’anno il 31 ottobre 2024).
Quindi i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2023.
Ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 gli obbligati che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.