TAR Palermo, sentenza n. 2506 del 6 settembre 2024
Con l’odierno ricorso X ha impugnato il provvedimento con cui il SUAP del Comune di Y, recependo il parere negativo reso dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ha rigettato la propria istanza finalizzata al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di 8 impianti pubblicitari. A sostegno del ricorso ha articolato tre motivi di impugnazione, deducendo l’illegittimità del diniego per carenza di motivazione e per violazione del termine di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 entro il quale l’amministrazione poteva far pervenire la propria determinazione.
Secondo l’univoca interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza amministrativa, “l’art. 17-bis riveste nei rapporti tra amministrazioni pubbliche una portata generale analoga a quella del nuovo articolo 21-nonies nei rapporti tra amministrazioni e privati”. Al riguardo, si “ritiene si possa parlare di un ‘nuovo paradigma’: in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione ‘pluristrutturata’ (nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione), il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo” (Adunanza della Commissione speciale, 23 giugno 2016, parere n. 1640).
La portata generale di tale nuovo paradigma ha indotto la giurisprudenza ad accedere ad un’interpretazione estensiva dell’istituto, il cui meccanismo è stato esteso anche al procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Al riguardo, si è osservato che il parere della Soprintendenza è “espressione di una cogestione attiva del vincolo paesaggistico. A tali pareri si applicherebbe pertanto l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, diversamente che ai pareri consultivi (non vincolanti), che restano assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 16 e 17. Dunque, alla stregua di tale ricostruzione, la formulazione testuale del comma 3 dell’art. 17-bis consente di estendere il meccanismo del silenzio assenso anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali di modo che, scaduto il termine fissato dalla normativa di settore, vale la regola generale del silenzio assenso. Di conseguenza il parere della Soprintendenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è da considerarsi tamquam non esset” (Cons. di Stato, Sezione IV, 2 ottobre 2023, n. 8610).
Applicando tali coordinate esegetiche al caso all’esame, va dunque accolto il secondo motivo di impugnazione, essendosi definitivamente formato il silenzio assenso sulla richiesta di parere obbligatorio formulata dal Comune di Y alla Soprintendenza.
Dalla documentazione in atti, è pacifica l’inosservanza del termine legalmente previsto per l’adozione del parere, trasmesso solamente il 22 aprile 2022, ossia a distanza quasi sei anni dalla richiesta, inoltrata dal Comune il 14 giugno 2016, e dunque ben oltre il prescritto termine di 90 giorni.
Né la Soprintendenza può legittimamente invocare l’inidoneità della richiesta trasmessa dal Comune a dare avvio al decorso del termine per il rilascio del parere, siccome inviata ad indirizzo di posta elettronica non certificata (sopritp.uo7@regione.sicilia.it) di un’unità operativa successivamente soppressa.
Ciò che rileva, infatti, è che la comunicazione sia stata inviata ad un indirizzo riferibile all’Ufficio, considerato che nessuna norma impone l’utilizzo della posta certificata per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, come desumibile dagli artt. 47 e 48 del Codice dell’amministrazione digitale, mentre la successiva soppressione dell’unità operativa costituisce un fattore organizzativo interno rientrante nell’esclusiva sfera di dominio del destinatario.
Ad ogni modo, la richiesta era stata trasmessa nuovamente alla Soprintendenza l’11 dicembre 2019, di modo che il silenzio assenso era in ogni caso maturato al momento della trasmissione del parere.La tardività del dissenso reso dalla Soprintendenza ha pertanto determinato la formazione del silenzio assenso “orizzontale” di cui all’art. 17-bis, della l. n. 241/1990.