Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 85/2024/PASP
Il caso di specie concerne la costituzione da parte del Comune di un’Associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 del Codice civile avente natura non commerciale ai sensi dell’art. 119, c. 16-bis, del D. L. n. 34/2020 e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017.
Per quanto rappresentato, appare inconfutabile che la delibera di acquisizione o costituzione deve necessariamente riguardare un organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, come definito dallo stesso TUSP, art. 2, c. 1, lett. l). Nel caso in esame, dalla lettura dello statuto, dell’atto costitutivo e della deliberazione consiliare dell’Ente istante, risulta incontrovertibile la circostanza che l’operazione prospettata riguardi l’adesione ad un’associazione non riconosciuta, costituita ai sensi dell’art. 36 del Codice civile, e, quindi, non un ente di cui al titolo V del libro V del medesimo codice. Infatti, la natura giuridica del costituendo organismo societario è expressis verbis indicata negli atti suddetti trasmessi dall’istante all’attenzione della presente Sezione. Peraltro, in questo senso anche pronunce di altre Sezioni territoriali della Corte dei conti. Preme rilevare come con riferimento alla decisione di un ente locale di aderire ad una associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt. 14 e 36 del Codice civile, come il caso di specie posto all’attenzione del Collegio, la Sezione regionale competente ad emettere la pronuncia ex art. 5 del TUSP, abbia escluso l’applicabilità della disciplina in parola (cfr. Sez. contr. Lazio, n. 124/2023/PASP).
In conclusione, la Sezione, sulla base della documentazione pervenuta dall’Ente e delle circostanze di fatto e di diritto, ritiene non sussistere, nella specie, il requisito dell’ammissibilità sotto il profilo oggettivo per mancanza del possesso da parte del costituendo organismo della natura societaria di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile dell’organismo costituendo. Pertanto, il Collegio, rilevando la non ammissibilità sotto il profilo oggettivo non procede all’emissione di apposita pronuncia nel merito.
Purtuttavia, il Collegio ritiene che il mancato controllo ex art. 5 del T.U.S.P. dell’atto deliberativo consiliare in parola, per inammissibilità sotto il profilo oggettivo dell’istanza presentata, non sottrae alla Sezione il potere di controllo sull’operazione in questione potendola fare rientrare all’interno di un altro controllo – riservandosi a ciò – nell’ottica del consolidato orientamento giurisprudenziale tendente a individuare in capo alla Corte dei conti un sistema integrato di controlli intestati alla stessa dal legislatore.