Il demansionamento è un illecito permanente, per cui non comincia a decorrere la prescrizione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24589 del 13 settembre 2024

La protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, e in questo senso le conseguenze del sotto inquadramento iniziale (nella fase di transito dal lavoro pubblico a quello privato regolata dalla legge speciale) in violazione del principio di tutela della professionalità acquisita, come accertato in fatto, non si differenziano da quelle generali, nel senso di fondare il diritto all’inquadramento alle mansioni spettanti e alle differenze retributive.

L’illecito è permanente quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione dell’offesa agli interessi tutelati è necessaria un’ulteriore condotta, contraria alla precedente, idonea a rimuovere (integralmente) la predetta situazione; una situazione illecita (e pregiudizievole per il diritto alla professionalità del dipendente), che può venire meno solo se e quando il datore di lavoro adibisca il dipendente a mansioni che rispettino i limiti posti dal legislatore; a nulla rileva che l’atto datoriale che instaura la situazione antigiuridica sia uno, atteso che quello è solo l’atto iniziale, che instaura appunto la situazione antigiuridica; la condotta datoriale illecita non si esaurisce con quell’atto, ma si protrae con il volontario mantenimento di quell’adibizione giorno per giorno, fino a quando tale protrazione non cessi con un nuovo atto di adibizione ad altre mansioni; se ciò non si verifica, la situazione antigiuridica permane per una scelta propria e volontaria del datore di lavoro, e si è al cospetto di un illecito permanente, come esattamente ritenuto dai giudici d’appello (cfr., da ultimo, per una compiuta ricostruzione sistematica dell’istituto, anche con riferimento alla modifica dell’art. 2103 c.c. disposta dall’art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, Cass. n. 11870/2024, e giurisprudenza ivi richiamata)

Comments are closed.