Nuova regolamentazione del settore delle cripto-attività

Il nuovo decreto legislativo sulle cripto-attività (d.lgs. 129/2024) è entrato in vigore il 14 settembre 2024. Costituisce l’addeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività. Sicuramente è un testo che rivoluziona l’attuale regolamentazione e impone forti cambiamenti ai cittadini italiani e agli operatori che operano in Italia.

E’ un testo molto complesso, per cui di seguito cercherò di dare una visione “a volo d’uccello”, ripromettendomi di tornare altre volte su aspetti specifici.

Adempimenti Procedurali

Autorizzazione e iscrizione

Gli emittenti di token collegati ad attività e i prestatori di servizi per le cripto-attività devono richiedere un’autorizzazione specifica alla Banca d’Italia o alla Consob, in funzione delle rispettive competenze. Le imprese devono rispettare i requisiti di professionalità e trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2023/1114. Per gli emittenti di token, è obbligatoria l’iscrizione nel registro delle imprese, che deve essere costantemente aggiornata con eventuali modifiche relative ai liquidatori, in caso di necessità di attuare un piano di rimborso​.

Piani di Rimborso

In caso di attivazione del piano di rimborso per i possessori di token, gli emittenti devono nominare uno o più liquidatori, che si occupano di liquidare le riserve di attività collegate al piano stesso. I liquidatori devono rispettare i requisiti di reputazione e professionalità stabiliti dal decreto e sono responsabili per eventuali danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri​. I liquidatori hanno il potere di adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del piano di rimborso e devono trasmettere periodicamente alle autorità competenti relazioni sullo stato di avanzamento​(criptoattività dlgs 129…).

Separazione Patrimoniale

Un principio cardine del decreto è la separazione patrimoniale. Le attività e i fondi dei clienti detenuti dai prestatori di servizi per cripto-attività sono separati dai patrimoni degli stessi prestatori e non possono essere oggetto di azioni legali da parte dei creditori del prestatore o dei depositari​. Tale misura serve a tutelare i possessori di token e i clienti in caso di fallimento o liquidazione dei prestatori.

Termini per gli Adempimenti

Presentazione delle Domande di Autorizzazione

I soggetti che intendono continuare a operare nel settore delle cripto-attività devono presentare istanza di autorizzazione entro il 30 giugno 2025. Coloro che non presentano domanda entro tale termine saranno costretti a cessare le attività in Italia alla medesima data

Informazione ai Clienti

I soggetti che devono conformarsi al Regolamento (UE) 2023/1114 sono tenuti a informare i propri clienti entro il 31 maggio 2025 riguardo alle misure che intendono adottare per la conformità normativa o per la chiusura ordinata dei rapporti​.

Conservazione dei Dati

Le informazioni relative alle operazioni effettuate dai soggetti iscritti nel registro speciale devono essere conservate per un periodo di dieci anni e fornite, su richiesta, alle autorità competenti​

Sanzioni e Responsabilità

In caso di violazione delle disposizioni o di mancata collaborazione con le autorità, sono previste sanzioni pecuniarie che possono variare dai 5.000 euro ai 5 milioni di euro per le persone fisiche e fino al 10% del fatturato annuo per le persone giuridiche.

Gli amministratori e il personale delle aziende che violano i doveri propri o dell’organo di appartenenza, causando gravi pregiudizi per la tutela dei possessori di cripto-attività, sono soggetti a sanzioni amministrative​.

Obbligo di trasferimento fondi per gli utenti

Se un fornitore di servizi o un emittente di token non ottempera agli obblighi normativi entro i termini previsti (ad esempio, il 30 giugno 2025 per la presentazione delle domande di autorizzazione), sarà obbligato a cessare le operazioni. Di conseguenza, gli utenti dovranno essere pronti ad affrontare possibili interruzioni dei servizi, con la necessità di trasferire i propri asset o trovare altri fornitori autorizzati.

Prima scadenza a fine 2024

Entro il 31 dicembre 2024, i soggetti che risultano già iscritti nella sezione speciale del registro per i prestatori di servizi di cripto-attività (ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) devono garantire la conformità al nuovo regolamento europeo. In particolare, le aziende dovranno valutare e intraprendere tutte le misure necessarie per rispettare le nuove disposizioni stabilite dal Regolamento UE 2023/1114​.

Le implicazioni principali riguardano:

  • Autorizzazione obbligatoria: Coloro che operano come prestatori di servizi relativi alle cripto-attività devono presentare domanda di autorizzazione entro il 30 giugno 2025. Tuttavia, per mantenere l’operatività fino a quella data, dovranno essere iscritti nella sezione speciale entro il 27 dicembre 2024​.
  • Preparativi per la conformità: Gli operatori già attivi al 27 dicembre 2024 devono implementare piani e misure per conformarsi al regolamento.

Sanzioni per gli utenti non collaborativi

L’articolo 35 disciplina l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di persone fisiche e giuridiche in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine,
un’ispezione o una richiesta, incluse quelle di cui all’articolo 94, paragrafo 3, MiCAR.
Con riguardo all’entità, si prevede in particolare:
 per le persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero, se superiore, fino al 10 per cento del fatturato totale annuo;
 per le persone fisiche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milione.

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