Il Presidente del Consiglio provinciale rileva che “ Mentre pare pacifica e mai messa in discussione l’imputazione del personale dipendente alla voce spese per il personale, le ultime deliberazioni della Corte in merito all’attività di consulenza – e quindi anche riferibile a collaboratori autonomi – hanno sollevato qualche dubbio sull’imputazione dei collaboratori non subordinati alla stessa voce di spesa relativa al personale (la consulenza deve essere contabilizzata tra le spese di funzionamento, se afferisce alle attività istituzionali dei gruppi consiliari; mentre deve essere contabilizzata tra le spese del personale, se afferisce allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)”.
L’Organo di vertice del Consiglio provinciale di Bolzano ha sottoposto a questa Sezione il parere in esame, sull’ulteriore presupposto che “A parere dello scrivente, il criterio di distinzione e di imputazione delle spese per un collaboratore autonomo non è tanto la distinzione tra attività istituzionale e attività diverse, invece, la distinzione che appare corretta e coerente, è quella che distingue tra acquisto di tempo ed acquisto di un prodotto/risultato. Ossia: il collaboratore autonomo con contratto di collaborazione continuativa è personale mentre il Consulente che produce un prodotto come, per esempio, un parere legale su uno specifico DDL è consulente”
La Corte ha osservato che appare evidente che per la stessa regolamentazione consiliare, i gruppi sono tenuti a tenere distinti, da una parte, i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni istituzionali del Consiglio (spesa del personale – rigo 1 del rendiconto), dal conferimento ad esperti estranei alla struttura organizzativa del Consiglio di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento – rigo 6 del rendiconto), queste ultime in relazione a specifiche e “straordinarie esigenze di approfondimento tecnico” (cfr. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).
Sotto un profilo generale, le spese concernenti “consulenze, studi e incarichi” riguardano prestazioni di terzi di comprovata esperienza. Tali affidamenti, che per loro natura si connotano per l’episodicità, l’alta specializzazione e per la temporaneità del relativo incarico, hanno come “requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, (…) la consegna di un elaborato scritto finale” (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, del. n. 6/2005; nonché, cfr. sentenza n. 59/2014/EL, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Dette consulenze, in considerazione della occasionalità, nonché, dell’ampia autonomia nell’espletamento delle relative prestazioni, in quanto tali, non possono essere finanziate con il contributo destinato alla spesa del personale, bensì con il solo contributo per il funzionamento (vedasi in tal senso anche Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 57/2021/FRG).
Invece, sono da includersi tra le spese del personale tutte quelle discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso (cfr. le citate deliberazioni della Sezione di controllo per l’Abruzzo n. 369/2013/PAR e Sezione di controllo per la Liguria n. 57/2021/FRG, nonché, la recente Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 63/2024/FRG).