Le penali e i vincoli nella cessione di un calciatore sproporzionati rispetto al contratto, sono contrari alle norme UE

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 4 ottobre 2024 resa nella causa C‑650/22

BZ è un ex calciatore professionista residente a Parigi (Francia).  Il 20 agosto 2013 ha firmato un contratto di lavoro quadriennale con il Futbolny Klub Lokomotiv, noto anche come Lokomotiv Mosca, una squadra di calcio professionistica con sede in Russia.

 Il 22 agosto 2014 la Lokomotiv Mosca ha risolto tale contratto per ragioni legate, a suo avviso, al comportamento del BZ. Il 15 settembre 2014 questo club ha presentato alla CRL, sulla base dell’articolo 22, lettera a), e dell’articolo 24 della RSTJ, una richiesta diretta a condannare il BZ al pagamento di un risarcimento di 20 milioni di euro, invocando l’esistenza di una “violazione del contratto senza giusta causa” ai sensi dell’articolo 17 della RSTJ. Successivamente, la BZ ha presentato al CRL una domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della Lokomotiv Mosca al pagamento degli arretrati salariali nonché di un indennizzo pari all’importo del compenso che gli sarebbe stato dovuto in base al suddetto contratto se fosse stato portato a termine.

   BZ indica di aver successivamente cercato una nuova società di calcio professionistica che potesse ingaggiarla. Egli precisa di essersi confrontato, nell’ambito di questa ricerca, con le difficoltà generate dal rischio, che grava su qualsiasi società che potesse ingaggiarlo, di essere solidalmente responsabile del pagamento dell’indennità di cui potrebbe sentirsi responsabile .da pagare alla Lokomotiv Mosca, ai sensi dell’articolo 17 della RSTJ.

   Con lettera del 19 febbraio 2015, lo Sporting du Pays de Charleroi SA, società di calcio professionistica con sede in Belgio, ha proposto alla BZ di assumerla, precisando che tale incarico era soggetto a due condizioni sospensive di carattere cumulativo consistenti, in primo luogo, in quanto è tesserato e qualificato regolarmente nella prima squadra di tale società per poter partecipare a qualsiasi competizione organizzata dalla FIFA, dalla UEFA e dall’URBSFA per la quale sarebbe stato selezionato e, in secondo luogo, affinché detta società ottenga una documentazione scritta e conferma incondizionata di non poter essere ritenuta responsabile in solido per il pagamento di eventuali risarcimenti di cui la BZ potrebbe essere tenuta a rispondere nei confronti della Lokomotiv Mosca.

    Con lettera del 20 febbraio 2015, BZ si è rivolto alla FIFA e all’URBSFA al fine di ottenere la garanzia, da un lato, che potesse essere tesserato e qualificato per giocare regolarmente nella prima squadra dello Sporting du Pays de Charleroi e, dall’altro D’altro canto, a questo club non si applicherebbe l’articolo 17 della RSTJ. La FIFA ha risposto che solo il suo organo decisionale competente aveva il potere di applicare la RSTJ. Da parte sua, l’URBSFA ha risposto che, secondo le regole stabilite dalla FIFA, la sua registrazione non avrebbe potuto avere luogo finché non fosse stato rilasciato un CIT da parte della Lokomotiv Mosca.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)       L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa adottata da un’associazione di diritto privato il cui scopo, in particolare, è quello di regolamentare, organizzare e controllare il calcio a livello mondiale, e che prevede:

–         in primo luogo, che un calciatore professionista parte di un contratto di lavoro, al quale è attribuita la risoluzione senza giusta causa del presente contratto, e la nuova società che lo assume a seguito di tale risoluzione sono solidalmente responsabili del pagamento delle indennità dovute al precedente società per la quale tale calciatore ha operato e da fissarsi sulla base di criteri talvolta imprecisi o discrezionali, talvolta privi di un nesso oggettivo con il rapporto di lavoro interessato e talvolta sproporzionati;

–         in secondo luogo, che, nel caso in cui l’ingaggio del calciatore professionista avvenga durante un periodo protetto dal contratto di lavoro risolto, la nuova società incorre in una sanzione sportiva consistente nel divieto di tesserare nuovi calciatori per un periodo determinato, a meno che egli dimostra di non aver incoraggiato questo giocatore a rompere il contratto, e

–         in terzo luogo, che l’esistenza di un contenzioso legato a tale inadempimento contrattuale impedisce alla Federcalcio nazionale di cui fa parte la ex società di rilasciare il certificato di trasferimento internazionale necessario per il tesseramento del calciatore presso la nuova società, con la conseguenza che questo giocatore non può partecipare a competizioni calcistiche per conto di questo nuovo club,

a meno che non sia accertato che dette norme, come interpretate e applicate nel territorio dell’Unione europea, non vanno al di là di quanto necessario per il perseguimento dell’obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni calcistiche interclub, mantenendo una certa stabilità nella composizione delle squadre società di calcio professionistiche.

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