Confermata la parziale utilitas dell’ente in caso di utilizzo di titoli falsi per lo svolgimento di mansioni non elevate

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n. 113 del 18 ottobre 2024

La Procura contabile procedente era stata informata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) della presentazione di richiesta di rinvio a giudizio in data 12 aprile 2022 nei confronti di centinaia di soggetti, tra cui anche l’odierno convenuto, per reati di falso e di truffa aggravata ai danni dell’Amministrazione scolastica, nell’ambito di molteplici procedimenti penali aventi ad oggetto la produzione e l’utilizzo di diplomi falsi per l’accesso all’attività lavorativa presso vari istituti scolastici aventi sede in diverse regioni italiane, tra le quali il Piemonte.

 Risultava anche quello del sig. L., destinatario di incarichi di supplenza da parte di Istituti scolastici aventi sede nel territorio piemontese, in seguito alla domanda, dal medesimo presentata in data 24 ottobre 2017, di accesso alle graduatorie di III fascia del personale ATA, domanda nella quale il convenuto aveva dichiarato falsamente di essere in possesso, quale titolo di accesso, di diploma di qualifica professionale, quale Operatore dei servizi di ristorazione-settore sala/bar.

Quanto esposto induce a ritenere sussistente un’utilità, sia pure ridotta, nella prestazione di mansioni non elevate, resa dal convenuto L., la cui quantificazione non può che essere rimessa ad una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.).

Non appare, infatti, revocabile in dubbio che le scuole, presso le quali il convenuto ha, comunque, lavorato, abbiano effettivamente percepito, dalle prestazioni lavorative svolte, non particolarmente qualificate sotto l’aspetto professionale, una parziale utilitas.

Questa, anche se non pari alla piena utilità, che sarebbe stata garantita dall’assunzione del soggetto in possesso del titolo optimo iure, merita di essere tenuta in considerazione nella sede della valutazione del danno in via equitativa, cui il Collegio intende fare ricorso.

Tenuto conto precipuamente della natura marginale delle mansioni svolte, la domanda attorea viene, in definitiva, parzialmente accolta per un importo di danno da risarcirsi pari al 60% della somma di euro 29.446,49, prospettata in citazione, giudicandosi equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, pari ad euro 17.667,00, somma da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e riconoscendo, quindi, per il residuo 40%, l’utilità percepita di fatto dall’Amministrazione.

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