Condannato per “doppio lavoro” dopo quasi 20 anni, perchè la prescrizione decorre dalla relazione della GdF (fatta dopo dieci anni)

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 168 del 22 ottobre 2024

Con atto di citazione depositato il 3 aprile 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il X, dirigente medico di anestesia e rianimazione presso la Fondazione IRCCS, per avere svolto attività professionale privata presso il proprio studio odontoiatrico nel periodo 8.9.2005-29.9.2006 in costanza di regime di esclusività con il SSN e comunque senza l’autorizzazione prevista dall’art. 53, co. 7 del D.lgs. n. 165/2001. 

Parte convenuta si è costituita in giudizio depositando memoria e documenti in data 5 settembre 2024. In via preliminare eccepisce la prescrizione quinquennale dell’illecito erariale, risalente al periodo 8.9.2005-29.9.2006

In via preliminare, va respinta l’eccezione di prescrizione.

Nei casi come quello di specie, infatti, il termine prescrizionale quinquennale ex art. 1, comma 2 della L. n. 20/1994 non può farsi decorrere dalla data del fatto (ossia dal 2005-2006), bensì dalla data in cui l’ente danneggiato ha avuto contezza dell’illecito (cfr., tra le tante, Sez. I App. n. 157/2020 e, più di recente, Sez. III App. n. 215/2024, alle cui ampie ed esaustive motivazioni in diritto si rinvia) ossia, nella specie, dalla relazione della Guardia di Finanza (Nucleo Speciale Anticorruzione-Gruppo Funzione Pubblica) del 6.10.2015, trasmessa alla Fondazione in data 1.4.2016, con la quale erano accertati e quantificati i compensi percepiti dal convenuto per l’attività libero-professionale svolta e cui è seguita la notitia damni da parte della Fondazione IRCCS in data 22.2.2017 (docc. 1 e 4/6 prod. Proc.), così come puntualmente argomentato in citazione (cfr. pagg. 18-20).

Va ancora precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr., tra le tante, Sez. III App. n. 345/2016, nonché questa Sezione n. 181/2023), un comportamento omissivo avente ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge, come il comunicare al proprio datore di lavoro lo svolgimento di attività extraistituzionali al fine della verifica di compatibilità con i doveri d’ufficio, rileva al fine della decorrenza del termine prescrizionale alla stregua del doloso occultamento codificato nell’art. 1, comma 2 L. n. 20 cit.

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