Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 233 del 15 ottobre 2024
Nell’interesse della Casa di cura X s.r.l., è stato promosso appello avverso la sentenza n. 183/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, con la quale la società è stata condannata per il pregiudizio cagionato all’erario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, pari a euro 1.113.600,00, oltre rivalutazione e interessi, per essersi adoperata al fine di realizzare pagamenti non dovuti nell’ambito di un rapporto di convenzionamento intercorrente con la struttura pubblica.
L’Ufficio requirente aveva agito per il reintegro dei compensi indebitamente ottenuti, che erano stati liquidati a seguito di una procedura esecutiva, con assegnazione delle somme da parte del giudice civile, attivata da un soggetto terzo in qualità di cessionario dei crediti, che la medesima Casa di cura aveva dichiarato senz’altro di vantare, sebbene l’Ente li avesse in parte contestati e in parte disconosciuti.
E’ stato pertanto concluso come il rispetto del conseguente tetto di spesa rappresenti un dovere di servizio, da ritenersi violato qualora avvengano sopra prestazioni non previamente autorizzate e se ne ottenga il pagamento al di fuori delle ordinarie procedure amministrative o contenziose (in modo da consentire all’amministrazione di verificarne la debenza e di inserire nella propria programmazione le maggiori pretese della struttura accreditata), specie con l’utilizzo doloso di strumenti che determinano un pagamento non programmato ed estemporaneo.
Sull’eccepita insussistenza di un rapporto di servizio tra la Casa di Cura e l’ASP di Cosenza, ha ribadito il pacifico orientamento della giurisprudenza in materia, richiamato anche dal giudice di prime cure, che correttamente ha ravvisato un vincolo di carattere pubblico con l’azienda sanitaria discendente dall’accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs.502/1992.
La natura del rapporto, a metà strada tra concessione e abilitazione tecnica idoneativa, nell’ambito di un servizio essenziale, imporrebbe,infatti, al privato accreditato precisi doveri di leale collaborazione con l’ente, amplificando l’ordinario dovere di diligenza e correttezza esigibile nei comuni rapporti obbligatori. Il sistema dell’accreditamento, dunque,non si sottrarrebbe al preminente esercizio del potere autoritativo e conformativo dell’amministrazione, che si qualificherebbe di tipo concessorio, assolvendo la funzione di ricondurre in un quadro di certezza il volume e la tipologia dell’attività del soggetto accreditato, il cui concorso con le strutture pubbliche nelle prestazioni di assistenza soggiacerebbe alla potestà di verifica sia tecnica che finanziaria della Regione e a criteri di sostenibilità, nei limiti di spesa annuali.
D’altro canto, la natura di soggetto accreditato non costituirebbe vincolo per la liquidazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi assunti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 16336/2019e Sez. III., n. 27608/2019).
In particolare, meritano conferma le argomentazioni spese per supportare gli esiti raggiunti nella sentenza gravata, ovvero che:
– il dovere di rispettare le convenzioni (in specie la quantità e qualità delle prestazioni stabilite e il connesso limite di spesa) non ha una mera valenza civilistica, ma assume rilievo ai fini della tenuta complessiva del sistema ed alla concreta attuazione del diritto alla salute, a prescindere dalla circostanza che la spettanza di compensi per attività erogate oltre la soglia fissata possa dare luogo a controversie in sede giudiziaria civile o amministrativa;
– costituisce violazione di un obbligo di servizio il superamento del cosiddetto tetto di spesa – oggetto di contestazione in questa sede – qualora non sia stato previamente autorizzato e se il corrispettivo per le attività rese sia stato ottenuto, come nel caso di specie, al di fuori delle ordinarie procedure ( non consentendo …all’amministrazione di verificarne la debenza edi inserire nella propria programmazione le maggiori pretese della struttura accreditata), specie con l’utilizzo doloso di strumenti che determinano un pagamento non programmato ed estemporaneo.
In definitiva, l’inosservanza delle regole stabilite in regime di accreditamento, alla cui conformità i concessionari sono tenuti ex lege,comporta l’insorgere della responsabilità erariale dei soggetti (autori dell’illecito) ancorché formalmente estranei all’amministrazione danneggiata (SS.UU. n. 16336/2019; Sez. I App. n. 290 del 2016 e Sez. II App.n. 123 del 2021).
Può solo aggiungersi, ai presenti fini, che sul piano della concatenazione causale, la mancata opposizione all’esecuzione da parte dell’Azienda sanitaria non si pone come un fattore sopravvenuto in grado di elidere il nesso teleologico tra l’illegittima condotta della struttura accreditata, attuata in violazione del rapporto di servizio, e il fatto pregiudizievole, reso possibile dalla rifiutata cessione del credito, di cui l’assegnazione delle somme al soggetto terzo, nell’ambito della procedura esecutiva già pendente, ha costituito uno sviluppo tutt’altro che improbabile e imprevedibile (come sostenuto nel gravame).