Se il finanziamento è estinto anticipatamente, al cliente spetta il rimborso delle commissioni bancarie, se non diversamente disposto

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 17 ottobre 2024 nella causa C‑76/22

Il 15 settembre 2017 QI ha concluso con il predecessore legale della Santander Bank Polska un contratto di credito immobiliare per un importo di 106 600 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 24 600).

 Tale credito è stato concesso per un periodo di 360 mesi ed è stato erogato il 26 settembre 2017. Il contratto prevedeva una commissione connessa alla concessione di detto credito, pagabile al momento della conclusione del contratto e corrispondente al 2,50% dell’importo del credito medesimo, ossia PLN 2 600 (circa EUR 600), che era indicata come elemento del costo totale del credito immobiliare.

Il 4 aprile 2019, ossia 19 mesi dopo la firma del contratto, QI ha effettuato il rimborso totale del credito. Esso ha quindi ritenuto che la Santander Bank Polska dovesse rimborsargli la commissione connessa alla concessione di detto credito per un importo di PLN 2 462,78 (circa EUR 570), corrispondente alla durata residua del medesimo credito, ossia 341 mesi.

 A tal fine QI ha presentato un reclamo presso la Santander Bank Polska. Con lettera del 20 luglio 2020, quest’ultima ha respinto il reclamo e ha rifiutato di rimborsare la commissione in parola.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europa, in proposito ha dichiarato:

1)      L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, dev’essere interpretato nel senso che:

in assenza di informazioni fornite dal creditore che consentano a un giudice nazionale di verificare se una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, detto giudice deve ritenere che tale commissione sia coperta dal diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui a tale disposizione.

2)      L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 dev’essere interpretato nel senso che:

da tale disposizione non deriva alcun metodo di calcolo specifico che consenta di determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito di cui a detta disposizione.

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