Anche per le transazioni delle aziende sanitarie è necessario il parere dell’avvocatura interna

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 189/2024/PRSS

Pur risultando apprezzabile, nell’ottica dell’interesse pubblico, l’iniziativa a tal riguardo intrapresa dall’Ente sanitario, questa Sezione raccomanda allo stesso di adeguarsi alle coordinate ermeneutiche tracciate da questa Corte in riferimento alla stipula di accordi transattivi da parte di enti pubblici, che di seguito vengono ricostruite.

I limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell’ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto (ovvero posizioni giuridiche soggettive disponibili ex art. 1966 c.c., suscettibili di essere estinte in forma negoziale), e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica Amministrazione. 

Ciò posto, occorre la massima prudenza da parte dell’ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l’esito del contenzioso, dovendosi predicare la “necessità che la transazione sia preceduta da una congrua motivazione, nella quale siano esaminati e valutati i rischi connaturati a simile fattispecie, legati ad esempio alla prevedibile durata ed al prevedibile (o imprevedibile) esito di un contenzioso già pendente” (Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2011, n. 4083).

Un’adeguata ponderazione dei contenuti degli accordi transattivi, con puntuale valutazione degli interessi in gioco rispettando il canone di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., non può, in secondo luogo, coerentemente prescindere dalla convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali. Più precisamente, se a transigere è un soggetto pubblico, “i parametri valutativi sono decisamente più ristretti e maggiormente, se non quasi esclusivamente, ancorati a risparmi di spesa (sia gestionali che per contenziosi), a tutela delle casse pubbliche e della collettività che vi contribuisce finanziariamente. Un ente pubblico non gode dunque di un arbitrio transattivo, riconoscibile ad un privato, ma deve pur sempre avere come parametro l’equilibrio di bilancio che impone una attenta e oculata valutazione delle poste in transazione…” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia sentenza n. 196/2019 e Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia n./65/2020/PAR).

Pertanto, nel convenire reciproche concessioni su una controversia complessa o avente ad oggetto somme cospicue di denaro pubblico, è da ritenersi ragionevole una transazione che abbia ponderato in maniera approfondita gli interessi in gioco, che sia stata preceduta da una diligente istruttoria procedimentale, dal parere favorevole degli organi interni in ordine alla copertura finanziaria dell’operazione, nonché dal parere dell’avvocatura interna all’amministrazione (Corte dei conti, Sezione Controllo Emilia Romagna, n. 199/2023/PRSP).

Comments are closed.