Sono nulle le clausole del CCNL che riconoscono compensi incentivanti ai dipendenti in distacco sindacale

Corte di Cassazione, sentenza n. 26908 del 16 ottobre 2024

Poiché i compensi incentivanti costituiscono pacificamente voci accessorie della retribuzione, trova applicazione l’art. 7, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui «le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese».

È del resto corretto il rilievo della Corte di merito secondo cui tale disposizione, chiaramente indirizzata ad evitare incrementi di spesa non giustificati da incrementi di efficienza, costituendo principio generale della gestione delle risorse umane (così la rubrica dell’art. 7) e facendo parte della corrispondente regolazione ad opera del d. lgs. n. 165 del 2001, ricade nell’ambito delle «diverse disposizioni contenute nel presente decreto» cui va riconosciuto il carattere di «disposizioni a carattere imperativo», ai sensi dell’art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, quale vigente a far data dal sopravvenire del d. lgs. n. 150 del 2009.

Ne deriva pianamente la nullità, giustamente rilevata dalla Corte territoriale, delle clausole della contrattazione collettiva che, riconoscendo ai lavoratori in distacco sindacale a tempo pieno i compensi incentivanti, si sono trovate a quel punto in contrasto con la legge, anche tenuto conto che il nuovo assetto del rapporto tra contrattazione e norme primarie, quale definito dal d.lgs. n. 150 era di immediata efficacia, come già spiegato da questa S.C. (Cass. 24 giugno 2019, n. 16837).

È dunque vero che l’art. 17, co. 1, del CCNQ cit. rimette alla contrattazione collettiva la disciplina del «trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale», ma non possono ritenersi valide le disposizioni di essa che, ponendosi in contrasto con l’art. 7, co. 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, al sopravvenire del d.lgs. n. 150 sono divenute invalide. Non ha dunque pregio il richiamo ai CCNL del 1999, del 2001 e comunque anteriori al d. lgs. n. 150 del 2009, per quanto essi possano avere regolato diversamente il punto, né a norme, come l’art. 71 del CCNL della Dirigenza dell’area VI, che comunque riguardano personale diverso. Né possono essere pareri o note del Ministero delle Finanze a dirimere la questione giuridica che qui rileva, destinata ad essere regolata sulla base della normativa principalmente legislativa o di contrattazione collettiva formulata coerentemente con la normativa primaria

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