Il bollo si paga alla firma del contratto di accordo quadro, non alla stipula dei contratti successivi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Quesito del Servizio Supporto Giuridico, n. 2875 del 29 ottobre 2024

Con la tabella di cui all’allegato I.4 del codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Una stazione appaltante ha chiesto di sapere, in caso di convenzioni/accordo quadro CONSIP o di altre centrali di committenza, in quale momento deve essere pagata l’imposta di bollo, da parte dell’operatore economico, di cui all’articolo 18 comma 10 del codice, al momento della stipula della convenzione oppure al momento di sottoscrizione dei singoli ordinativi da parte delle amministrazioni?

Il Ministero, dopo aver premesso che con la riforma del Codice dei Contratti pubblici è stato introdotto l’articolo 18, comma 10, che stabilisce i nuovi criteri per la determinazione dell’imposta di bollo e rimanda ad una tabella specifica, la tabella A, basata su scaglioni crescenti nell’Allegato I.4, e che, in sintesi l’appaltatore è tenuto a versare l’imposta di bollo al momento della stipula del contratto, ha risposto affermando che occorre procedere all’applicazione dell’imposta di bollo al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro ed in base al corrispondente importo massimo previsto, così da ritenere già assolto l’obbligo di bollo in riferimento alla stipula di ogni successivo contratto d’appalto ad esso relativo.

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