Corte di Cassazione, ordinanza n. 28575 del 6 novembre 2024
La fattispecie verte sul diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere l’indennità di turno ex art. 44 CCNL Sanità del 1° settembre 1995 – nonché l’indennità di terapia intensiva o subintensiva – anche nei giorni di assenza dal servizio per riposo compensativo.
Non si può non condividere la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, la quale ha qualificato come giornata di riposo compensativo quella non lavorata successiva allo “smonto”, in cui il lavoratore ha la necessità di recuperare le energie psico-fisiche relativamente a un turno “doppio” perché prolungato per 12 ore, potendosi configurare nell’evenienza in questione una prestazione connotata da inusuale intensità rispetto a quella ordinariamente assolta e, in quanto tale, meritevole di riposo compensativo
La funzione dell’indennità riconosciuta dall’art. 44 comma 3 del contratto collettivo è, d’altronde, quella di ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato per turni a copertura dell’intero arco delle 24 ore; e la disposizione in parola va opportunamente letta in connessione con l’art. 26 CCNL del 07/04/1999, il quale ultimo, nell’ipotesi d’orario continuato e in turni sulle 24 ore, impone di prevedere «adeguati periodo di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico» (art. 26 comma 3 lett. e). La locuzione adottata nell’art. 26, cit., in merito all’esigenza di un riposo per consentire “il recupero psico-fisico” in caso di orario continuato e in turni è senz’altro decisiva nell’orientare l’interprete verso una qualificazione della giornata di “smonto”, prevista dopo il turno notturno di 12 ore, in termini di riposo compensativo; e ciò sebbene non risulti nella fattispecie oltrepassato l’ordinario orario settimanale delle 36 ore contrattuali, non essendo invero un tale requisito imprescindibile per la qualificazione della giornata “non lavorata” in termini di riposo compensativo.
In definitiva, il superamento dell’orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non comporta – come incongruamente opina la Asl – che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio a sensi dell’art. 44 comma 3 CCNL, cit., avendo, piuttosto, una siffatta assenza, la funzione del riposo compensativo rispetto all’avvenuto superamento dell’orario giornaliero L’orientamento appena illustrato ha, del resto, trovato conferma in numerose altre pronunce di questa Corte (tra le molte, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23164 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23125 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23124 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23123 del 2024) e ad esso la decisione impugnata risulta pienamente conforme, dovendosi quindi disattendere il motivo di ricorso.